Corte di Cassazione – Concordato preventivo e fallimentare ed opposizione all’omologa da parte di un azionista di una società di capitali. Regole del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 31 ottobre 2016 n. 22045 - Pres. Nappi, Rel. Terrusi.
Concordato preventivo – Omologazione - Socio di una società di capitali – Opposizione - Assenza di interesse – Non legittimazione – Vincolatività della delibera assembleare.
Concordato fallimentare - Omologazione - Socio di una società di capitali – Opposizione - Interesse di fatto – Irrilevanza – Interesse giuridico – Necessità di una ragione giuridica – Risultato svantaggioso.
Concordato fallimentare – Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati – Pagamento non integrale - Determinazione della perdita – Partecipazione equivalente al voto.
Concordato fallimentare – Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati – Pagamento non integrale – Relazione giurata del professionista – Condizione non richiesta.
Non ha interesse, né legittimazione a proporre opposizione ex art 180 L.F. all’omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni il socio di una società di capitali che abbia richiesto, ottenendola, l’ammissione a tale procedura e ciò in ragione del vincolo che per l’azionista dissidente si determina in esito alla deliberazione assembleare della società in bonis, che abbia deciso di proporre il concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel vigore delle nuove norme si deve ritenere che la possibilità o meno che da parte del socio di una società di capitali si possa proporre opposizione all’omologazione di un concordato fallimentare vada desunta dall’espressione “qualsiasi altro interessato”, contenuta nell’art. 129, secondo comma, terzo periodo, L.F., tenendo, però, conto del fatto che tale formula, per quanto ampia, evoca lo schema legale dell’art. 100 c.p.c.. Al fine, pertanto, di valutare se l’opponente sia portatore di un valido interesse che giustifichi nello specifico la tutela giurisdizionale, non rileva la mera circostanza che lo stesso, risultando essere azionista della società fallita, abbia un interesse di fatto a dedurre delle irregolarità nello svolgimento della procedura concordataria, stante che, a prescindere dall’opposizione, il giudice dell’omologazione, ai sensi del quarto comma del predetto art. 129, è comunque tenuto a verificarne e rilevarne d’ufficio la presenza, ma è invece necessario che l’opponente sia portatore di un vero e proprio interesse giuridico, nel senso che deve risultare avere una ragione oggettiva per opporsi al concordato, e che risulti, almeno in termini di postulazione, sostanzialmente svantaggiato dalla soluzione concordataria e, non invece dal fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
“Anche in materia di concordato fallimentare la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme spettanti; ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l’entità della perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell’art. 124, quarto comma, della legge fall., resta determinata entro detta misura e non si estende all’intero credito munito di rango privilegiato“. (Principio di diritto)
La relazione giurata del professionista che, in caso di proposta di concordato fallimentare e di proposta di concordato preventivo, è richiesta, rispettivamente dall’art. 124, terzo comma e dall’art. 160, secondo comma L.F., nel caso in cui la proposta preveda la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati, non assume rilevanza quando il proponente abbia confezionato la proposta prevedendo il pagamento di detti crediti in conformità con il titolo ma con semplice dilazione e ciò in quanto la misura del soddisfacimento non è, in tale ipotesi, legata al valore dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, ma molto più semplicemente all’incidenza del decorso del tempo, per cui ogni valutazione al riguardo, in vista del successivo computo delle maggioranze, può essere effettuata dagli organi della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161108175848.PDF