Tribunale di Rovereto – Pronuncia di rigetto per improcedibilità della istanza di dichiarazione di fallimento se contestuale ad un procedura concordataria non conclusa.

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Data di riferimento: 
16/07/2015

 

Tribunale di Rovereto 16 luglio 2015 - Pres. Pascucci, Est. Perilli.

 

Concordato preventivo in continuità –  Presenza di opposizioni - Tribunale - Omologa della proposta –  Reclamo da parte degli opponenti – Contestuale riproposizione dell’ istanza di fallimento – Corte d’Appello - Revoca dell’omologazione – Rimessione degli atti al Tribunale – Pronuncia non immediatamente esecutiva – Ricorso in Cassazione da parte del proponente – Non definitività della procedura concordataria -  Tribunale - Rigetto per improcedibilità della domanda di fallimento – Attività d’impresa – Necessità della non interruzione.

 

Concordato preventivo in continuità – Omologazione della proposta – Accesso alla procedura - Impugnazione – Corte d’Appello – Revoca dell’omologazione - Contestuale pronuncia di fallimento – Decisione devoluta ad un diverso organo giudiziario – Altre diverse ipotesi - Dichiarazione di inammissibilità, revoca, mancata approvazione della proposta concordataria - Possibilità della contestuale dichiarazione di fallimento. 

 

Si deve considerare non definitiva la procedura concordataria laddove sia stato proposto dal debitore ricorso in Cassazione avverso  la decisione della Corte d’Appello, che, a seguito del reclamo ex art. 183 L.F. proposto da alcuni creditori, abbia revocato l’omologazione di un concordato preventivo con continuità aziendale. Ne consegue che il Tribunale, cui la Corte abbia contestualmente rimesso gli atti ”per i provvedimenti di competenza” in quanto i creditori avevano riproposto in sede di ricorso l’istanza di fallimento già dagli stessi formulata negli atti di opposizione all’omologazione, non potendo sospendere, alla luce della decisione delle SS. UU. della Cassazione n. 9953/15 del 10/02/2015, che ha negato la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico - giuridica tra la procedura di concordato e quella fallimentare, l’avviata procedura e non potendo altresì rinviare il processo in attesa della decisione della Corte di Cassazione, non possa che rigettare per improcedibilità l’istanza di fallimento, non dovendosi considerare esecutiva, fino al suo passaggio in giudicato, la decisione resa dalla Corte d’Appello in sede di reclamo. In presenza di un concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis L.F. ancora pendente, l’eventuale dichiarazione di fallimento determinerebbe infatti la morte del concordato stesso anche qualora il ricorso in Cassazione proposto avverso la revoca da parte della Corte d’Appello dell’omologazione venisse accolto, essendo quel tipo di procedura con finalità conservative legato alla necessità che l’attività di impresa non venga interrotta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Nell’ipotesi che sia stato impugnato, ex art. 183 L.F., davanti alla Corte d’Appello un decreto del Tribunale di omologazione di un concordato preventivo, non ci si trova in presenza di una fase di impugnazione contro un provvedimento che abbia posto fine,  come nelle fattispecie previste dagli artt. 162, 173, 179 L.F., alla prospettiva concordataria (impugnazioni che, ai sensi della sentenza n. 9953/15  delle SS. UU. della Cassazione non impediscono la pronuncia del fallimento della proponente, contestualmente  al decreto che rigetta l’omologazione), né in presenza di quella specifica ipotesi, contemplata dall’art. 180, ultimo comma, L.F., che consente che, contestualmente al decreto che respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, con separata sentenza, venga dichiarato il fallimento, in quanto nel suddetto diverso caso, risulta impugnato davanti alla Corte d’Appello un provvedimento, il decreto di omologazione, che ha dato pieno ingresso alla procedura concordataria e non vi ha, invece, come nelle altre ipotesi richiamate dalla Suprema Corte, viceversa posto fine ed in quanto una decisione contestuale risulta impossibile essendo la procedura di fallimento devoluta ad un organo giudiziario distinto da quello che ha negato ingresso alla procedura concordataria.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: