Tribunale di Udine – Giudizio di omologazione di un concordato preventivo: inammissibilità per difetto d’interesse di un’opposizione seppure tempestiva e ricalcolo della percentuale di voto.

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Data di riferimento: 
23/02/2016

 

Tribunale di Udine 23 febbraio 2016 - Pres. Venier, Rel. Massarelli.

 

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Opposizione – Invio telematico - Tempestività del deposito.

 

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Opposizione – Credito ammesso al voto – Contestazione dell’entità – Tribunale - Ricalcolo dei crediti - Raggiungimento comunque della maggioranza - Inammissibilità dell’opposizione - Difetto d’interesse.

 

Concordato preventivo – Creditore ammesso - Chiusura dell’adunanza – Manifestazione di voto successiva -  Modifica del voto da sfavorevole a favorevole – Riconsiderazione della convenienza – Ammissibilità – Tribunale – Giudizio di regolarità della  procedura e dell’espressione del voto.

 

Va considerata tempestiva ai sensi dell’art. 180, secondo comma, L.F. l’opposizione alla richiesta di omologazione di un concordato preventivo, promossa da un creditore dissenziente, laddove la comparsa di costituzione da parte dello stesso sia stata depositata in cancelleria in via telematica  entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale, e ciò anche qualora sia stata scartata dal sistema informatico dell’ufficio in quanto indirizzata nella giusta sede ma nel fascicolo errato, ossia in quello della procedura concordataria anziché in quello del distinto giudizio di omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Va giudicata inammissibile per difetto d’interesse e non può essere esaminata dal tribunale, l’opposizione all’omologazione di un concordato che non superi la c.d. prova della resistenza, ossia dell’interesse del creditore dissenziente ad agire (nello specifico l’opponente ha contestato l’entità del suo credito come ammesso al voto, ma il tribunale ha riscontrato che, anche qualora il maggior credito dallo stesso vantato si fosse considerato sussistente, comunque i voti favorevoli ammessi sarebbero risultati maggioritari). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Essendo sufficiente per l’approvazione di un concordato preventivo il  raggiungimento, anche dopo la chiusura dell’adunanza, della maggioranza numerica dei crediti ammessi, devono essere confermati dal tribunale, ai sensi dell’art. 180, terzo comma, L.F.,  la regolarità della  procedura e l’esito favorevole della votazione, anche laddove un creditore abbia, dopo lo chiusura della votazione, dapprima inviato una manifestazione di voto contrario, e poi (entro lo spirare del termine di cui all’art. 178, ultimo comma, L.F. di venti giorni  dalla chiusura del verbale)  una dichiarazione, risultata decisiva, di adesione della proposta concordataria, e ciò qualora la modifica del voto appaia avvenuta esclusivamente a seguito di una riconsiderazione (seppur sollecitata dai consulenti della società proponente) della convenienza complessiva della proposta rispetto all’alternativa fallimentare, e non a seguito della stipulazione ex artt. 233 e 236 L.F. di indebiti vantaggi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161027154325_0.PDF

 

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