Tribunale di Padova – Ammissione al passivo fallimentare in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.: necessità che l’incarico sia conferito al singolo professionista e non allo studio di cui faccia parte.
Tribunale di Padova 20 novembre 2015 - Pres. Est. Maiolino.
Fallimento – Studio associato - Domanda di ammissione al passivo - Riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2 - Inesistenza dei presupposti - Prestazione resa dallo studio associato e non dal singolo professionista - Inammissibilità di una legittimazione cumulativa o alternativa – Necessaria individuazione dell’avente diritto al compenso.
Fallimento - Domanda di ammissione al passivo – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Rapporto cliente-professionista o cliente-studio legale – Accertamento necessario – Ipotesi di incarico conferito allo studio – Impossibilità di scindere le singole attività.
La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., salva l'allegazione e la prova della cessione allo studio del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. Non risulta al riguardo ammissibile che esista una legittimazione cumulativa, ricorrendo il credito meramente chirografario in capo allo studio e privilegiato in capo ai singoli, né che sia possibile una legittimazione alternativa di studio o professionisti, stante che è la parte istante a dover scegliere la propria impostazione difensiva individuando chiaramente chi ha eseguito la prestazione e chi quindi ha diritto al compenso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. è necessario accertare se il rapporto professionale si instauri tra un singolo professionista e il suo cliente ovvero tra costui e lo studio legale nel quale il professionista risulti organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato e al quale l’ente collettivo ha, in piena autonomia, scelto di affidare l’incarico di occuparsi della pratica ad esso collettivamente conferita. Va ad abundantiam rilevato come, quand’anche si volesse riconoscere il rapporto personale tra cliente e singoli legali di uno studio associato con riferimento ad alcune specifiche attività (ad esempio la proposizione del ricorso per concordato o per autofallimento), non risulta possibile operare una scissione nell’ambito delle attività oggetto dell’iniziale incarico conferito allo studio di quelle oggetto di rapporto diretto cliente-professionista. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13802.pdf