Tribunale di Ravenna - Fattibilità di un concordato che preveda l’apporto di nuova finanza da parte dei soci della proponente, mediante un vincolo di destinazione c.d. “puro” su beni di loro proprietà.

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Data di riferimento: 
22/04/2015

 

Tribunale di Ravenna 22 aprile 2015 - Pres. Gilotta, Est. Farolfi.

 

Concordato preventivo - Opposizione all’omologazione -  Piano fondato su operazioni illegittime, nulle o totalmente  irrealizzabili – Voto favorevole dei creditori – Irrilevanza - Illegittimità – Creditore dissenziente – Opponibilità - Rilevabilità d’ufficio.

 

Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. – Opponibilità ai terzi -  Requisiti necessari – Eterodestinazione e meritevolezza – Destinazione autoimposta – Assenza di vincoli per il disponente – Revocabilità e retrattabilità – Invalidità del vincolo.

 

Proposta di concordato - Soci della ricorrente – Apporto  di  “nuova finanza” - Vincolo di destinazione - Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’atto istitutivo – Probabile insuccesso del piano – Non fattibilità giuridica del concordato.

 

L’opposizione all’omologazione per motivi di legittimità  di una proposta di concordato preventivo risulta proponibile da parte di un creditore dissenziente anche in mancanza delle condizioni di legittimazione di cui al citato art. 180, quarto comma, L.F., in quanto nel caso di piano concordatario fondato su operazioni illegittime, nulle o totalmente  irrealizzabili il voto pur favorevole della maggioranza dei creditori non può avere alcun effetto per così dire “sanante” e gli stessi profili di non fattibilità della proposta risultano rilevabili anche d’ufficio: (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Deve considerarsi invalido perché privo di effettività e di corrispondenza rispetto allo scopo in astratto declamato ma inidoneamente perseguito, un vincolo di destinazione autoimposto, c.d. “puro”,   ossia istituito dal disponente su beni  del proprio patrimonio, in quanto sempre revocabile e retrattabile, laddove non sia accompagnato da alcuna cessione, mandato o altro atto dispositivo che concreti in modo effettivo l’insorgenza del vincolo. La prevalente giurisprudenza in materia di vincoli di destinazione individua infatti la necessità che il vincolo ex art. 2645 ter c.c., per poter essere validamente opposto ai terzi (e quindi realizzare quel concreto effetto segregativo in vista del raggiungimento di un certo fine declamato nell’atto costitutivo) e per non risultare lesivo del principio di cui all’art. 2740, secondo comma, c.c.,  sia caratterizzato da eterodestinazione dei beni sottoposti a vincolo e meritevolezza degli interessi oggetto di tutela, ossia dalla prevalenza dell’interesse realizzato rispetto all’interesse sacrificato dei creditori del disponente estranei al vincolo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Qualora una proposta di concordato risulti tra l’altro prevedere un determinante apporto patrimoniale di  “nuova finanza” da parte di soggetti terzi, soci della ricorrente, attraverso un vincolo di destinazione su alcuni immobili o quote di essi, sospensivamente condizionato nella sua operatività all’intervenuta omologa del concordato,  che si affermi poter comportare un netto ricavo a vantaggio dei creditori, il venir meno di ogni ragionevole certezza circa la sussistenza ed effettiva stringenza del vincolo, per la preannunciata intenzione  da parte dei creditori dei disponenti di proporre azione revocatoria ex art. 2901 c.c., priva in ogni caso, e quindi anche nella peraltro denegata ipotesi di validità di tale vincolo,  la proposta concordataria di ogni concreta fattibilità, laddove l’effettiva messa a disposizione dei beni oggetto di destinazione risulti determinante per potersi ritenere la massa attiva, fruibile concretamente dai chirografari, sufficiente  a confermare la misura percentuale prevista di soddisfazione degli stessi e quindila probabilità di successo economico del piano.   (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata) 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12661.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: