Tribunale di Busto Arsizio – Concordato preventivo: sindacato del tribunale di non ammissibilità della proposta che contempli la falcidia del credito per IVA e ritenute operate e non versate.
Tribunale di Busto Arsizio 17 marzo 2015 - Pres. Leotta, Est. Passafiume.
Concordato preventivo – IVA e delle ritenute operate e non versate – Proposta di pagamento parziale - Inammissibilità ex art. 182 ter, primo comma, L.F. - Violazione di norma imperativa.
Concordato preventivo - Dissenso dei creditori – Contestazione della convenienza della proposta - Possibile omologa ex art. 180, quarto comma L.F. – Violazione di norma imperativa – Ipotesi diversa - Proposta non omologabile.
Concordato preventivo – Transazione fiscale - Facoltatività – Credito per IVA e ritenute operate e non versate - Onere dell'integrale pagamento – Falcidia inammissibile.
La violazione in sede di proposta di concordato preventivo di una norma imperativa costituisce questione che attiene alla fattibilità giuridica di questa e, in quanto tale, rientra nel sindacato demandato al Tribunale. Va ricompreso, pertanto, in tale ambito il mancato soddisfacimento integrale del credito IVA e del credito per ritenute operate e non versate, in quanto costituisce violazione della norma imperativa di cui all’ art. 182 ter, primo comma, L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'art. 180, quarto comma, L. F., a mente del quale " se un creditore appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili", non trova applicazione laddove un creditore dissenziente contesti la violazione di una norma imperativa di legge e non la mera convenienza della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La disposizione contenuta nell'art. 182 ter, primo comma, L.F. costituisce norma sostanziale, applicabile a qualunque soluzione concordataria, sia che la proposta contempli l'adozione facoltativa dello strumento processuale della transazione fiscale, sia che ne prescinda, e pertanto il debitore è tenuto in ogni caso ad assoggettarsi all'onere dell'integrale pagamento, al più dilazionato, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, stante che detti tributi costituiscono risorse proprie dell'Unione europea con riferimento ai quali la falcidia in qualunque modo non risulta ammessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12645.pdf