Tribunale di Rovigo – Ammissione alla procedura di concordato e riconoscimento della prededuzione al credito del professionista.

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Data di riferimento: 
14/05/2015

 

Tribunale di Rovigo 14 maggio 2015 - Est. Martinelli.

 

Concordato preventivo e fallimento – Consecuzione procedure – Credito del professionista – Riconoscimento della prededuzione – Ammissione al concordato  - Funzionalità della prestazione – Condizione necessaria.

 

Ai fini del riconoscimento, in sede fallimentare, della prededuzione  ex art. 111 L.F. al credito del professionista sorto in relazione alle attività da lui svolte in sede di predisposizione e di deposito di una proposta concordataria, occorre operare un distinguo tra il  criterio della strumentalità e quello della funzionalità di tali prestazioni, ossia tra  l’idoneità delle stesse alla mera presentazione del piano e la loro idoneità a conseguire il risultato dell’ammissione alla procedura concordataria, e ciò in quanto il contratto privatistico di opera professionale è, in questa ipotesi, caratterizzato spiccatamente dalla finalità di tutela degli interessi dei creditori dell’imprenditore. Pertanto laddove il piano non manifesti carenze della prestazione professionale, non può non riconoscersi al professionista in privilegio, ex art. 2751 bis n. 2 c.c., la retribuzione spettantigli, ma la prededuzione può essergli negata in virtù della mancanza di funzionalità, ovvero di utilità per i creditori, della prestazione svolta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: