Tribunale di Bergamo – Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento: valutazione del giudice delegato circa la legittimità e la fattibilità della proposta.
Tribunale di Bergamo 31 marzo 2015 - Est. Vitiello
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Convenienza della proposta – Giudizio riservato alla massa dei creditori – Valutazione del giudice delegato –Legittimità del procedimento e la fattibilità del piano.
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Legittimità del procedimento - Giudice delegato Sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura – Carenza di ragioni ostative – Mancanza di violazioni a norme imperative - Accertamento - Contenuto.
Composizione della crisi da sovraindebitamento – Fattibilità del piano – Giudice delegato - Controllo officioso dei contenuti - Attuabilità degli accordi - Attestazione dell’ OCC – Verifica della coerenza logica – Eventuale recepimento dei contenuti.
Stante che il giudizio di convenienza della domanda di omologazione di una proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento è riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l’eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta, si deve ritenere che, in assenza di una qualche contestazione che sia pervenuta nei termini di legge, il giudice delegato non sia tenuto a valutare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, maesclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In sede di valutazione della legittimità del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice delegato è chiamato ad accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all’omologazione e la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative (quindi, in particolare, che la proposta promani da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trovi in una situazione di sovraindebitamento; che il piano di soddisfacimento dei creditori sia stato eleborato con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi; che siano stati depositati tutti i documenti elencati all’art. 9, comma 2 e 3 L. n. 3/2012; che non risultino essere stati posti in essere atti in frode ai creditori; che l’ OCC abbia presentato la relazione sui consensi espressi, e che dalla stessa si possa evincere che la proposta di piano era stata comunicata, a sua cura, a tutti i creditori che avevano diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell’art. 10 L. n. 3/2012 e nei termini assegnati; che la proposta sia stata approvata, avendo votato favorevolmente, espressamente o con il cd. silenzio assenso, creditori aventi diritto al voto in misura superiore alla percentuale del 60% del totale dei crediti, prevista dall’art. 11, comma secondo, L. n. 3/12 e successive modifiche; che il piano sia rispettoso del principio generale di cui all’art. 2740 c.c., e non violi quello che impone il soddisfacimento integrale dei crediti impignorabili e del credito per IVA e ritenute operate e non versate ed, infine, che la proposta di accordo, essendo di natura concordataria, contempli il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali, sia pure in una percentuale minima). (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
Vista la necessità di contemperare i vari e contrapposti interessi in gioco, si deve affermare che al giudice delegato compete anche un controllo officioso sulla fattibilità del piano, poiché soltanto quest’ultima garantisce l’attuabilità degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e che da essi, quindi, scaturisca il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta. Ciò comporta pertanto che il giudice delegato debba valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell’attestazione definitiva come redatta dall’OCC, attestazione concernente l’esistenza e la consistenza dei beni e l’attuabilità degli accordi, di cui lo stesso giudice può limitarsi a recepire contenuti e conclusioni, a condizione che via sia rispondenza logica tra l’argomentare dell’ organismo di composizione ed i contenuti del piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12688.pdf