Corte di Cassazione – Istanza di fallimento: diritto dell’imprenditore ad essere notiziato e alla difesa in giudizio e compatibilità con la necessaria speditezza del procedimento.
Corte di Cassazione, Sez. VI -1 civ., 09 settembre 2016 n. 17884 - Pres. Ragonesi, Rel. Genovese.
Istanza di fallimento - Imprenditore individuale - Tribunale - Adempimento delle formalità ex art. 15 L.F. – Irreperibilità - Notifica non andata a buon fine - Negligenza dell’imprenditore - Cancellazione dal registro delle imprese – Disattivazione della casella PEC prima che sia trascorso un anno – Fallibilità ex art.10 L.F..
Dichiarazione di fallimento – Fallito – Mancata costituzione innanzi al tribunale - Reclamo ex art. 18 L.F. – Possibilità della difesa in appello.
Esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa di cui all’art. 111 Cost. e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento per la dichiarazione di fallimento, esonerano il tribunale dall’adempimento di formalità ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 15, comma terzo, L.F., ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e ad una sua condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Rientra in tale situazione il caso dell’imprenditore individuale il quale, cancellatosi dal registro delle imprese per la cessata attività, abbia disattivato la propria casella PEC, seppure ciò sia avvenuto nell’ anno successivo nel quale, ai sensi dell’art. 10 L.F., se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o nel corso di quell’anno, può essere dichiarato fallito. Detto periodo decorre infatti, in tale caso, dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore di dimostrare che l’effettiva cessazione dell’attività ha avuto luogo in un momento anteriore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E’ consentito al fallito, che non si sia costituito innanzi al tribunale, di indicare comunque, per la prima volta, in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza di primo grado che gli sia stata notificata nelle forme ordinarie, i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione del suo fallimento. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161004145333.PDF