Tribunale di Treviso – Condizioni idonee ad integrare gli atti di frode rilevanti per la revoca del concordato ex art. 173 L.F..

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Data di riferimento: 
21/09/2016

 

Tribunale di Treviso 21 settembre 2016 - Pres. Rel. Fabbro.

 

Concordato preventivo – Fatti  commessi dal debitore ed accertati dal C.G. –  Causazione o aggravamento della crisi – Comportamenti idonei ad ingannare i creditori – Integrazione degli atti di frode – Revoca dell’ammissione.

 

Secondo la giurisprudenza maggioritaria le condizioni necessarie ad integrare gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca del concordato preventivo, consistono in fatti accertati del C.G. che il debitore non ha inteso rappresentare nelle comunicazioni destinate alla procedura, in  quanto consistenti in comportamenti dolosi tali da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare oppure tali da risultare responsabili della causazione o dell’aggravamento dello stato di crisi o di insolvenza; pertanto non integrano la fattispecie di cui all’art. 173 L.F. i fatti che il C.G. ha accertato e portato a conoscenza del Tribunale che, seppur  commessi volontariamente dal debitore, non sono stati la causa, primaria o concorrente della crisi, né risultano idonei ad ingannare i creditori nel momento in cui essi dovranno valutare la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa fallimentare.

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/161004145131.PDF

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: