Corte d'Appello di Venezia – Infondatezza delle eccezioni sollevate, in sede di ricorso ex art. 18 L.F., dalla società debitrice in particolare con riguardo all’accoglimento da parte del giudice delle valutazioni del CTU.

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Data di riferimento: 
14/07/2016

 

Corte d'Appello di Venezia 14 luglio 2016 - Pres. Bruni, Est. Di Francesco.

 

Concordato preventivo – Proponente -  Rinuncia alla domanda –– Richiesta di fallimento - Perdita della legittimazione attiva del PM nell’ambito del concordato – Ininfluenza – Possibilità dell’iniziativa ex art. 7 n. 1 L.F.

 

Fallimento – Stato di insolvenza – Nozione giuridica -  Regolare soddisfazione delle obbligazioni – Incapacità del debitore – Rilevanza dei fatti esteriori  che la comprovano.

 

Fallimento - Società inserita in un gruppo – Stato di insolvenza - Situazione economica - Accertamento autonomo.

 

Dichiarazione di fallimento – Partecipazione del perito all’udienza -  Nessuna richiesta di chiarimenti da parte del giudice - Ricorso ex art. 18 L.F. -  Lesione del diritto di difesa – Impossibilità per il c.t.p. di interloquire – Eccezione di nullità della CTU – Infondatezza.

 

Sentenza di fallimento –  Recepimento delle valutazioni del CTU - Reclamo ex art. 18 L.F. -  Insegnamento della Suprema Corte – Allegazioni contrarie da parte del c.t.p. – Confutazioni implicite del giudice – Motivazioni non necessarie.

 

La rinuncia da parte della società proponente alla procedura concordataria da essa avviata ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F., con conseguente perdita della legittimazione attiva del P.M. a richiederne il fallimento ai sensi degli artt. 162, 173, 179 e 180 L.F., non spiega alcuna influenza sulla iniziativa dello stesso P.M. di presentare, sempre nell’ambito del concordato, tale richiesta principalmente ai sensi dell’art. 7 n. 1) L.F. in ragione dell’essere l’insolvenza della debitrice emersa nel corso di un procedimento penale, anche se riguardante soggetti diversi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L’insolvenza di cui all’art. 5 L.F.. non va considerata come una nozione aziendalistica, ma giuridica, perché la norma assegna precipuo rilievo alla manifestazione di fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un’unica società holding, l’accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poiché, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Risulta del tutto infondata l’eccezione, sollevata dalla società debitrice nel contesto del ricorso ex art. 18 L.F., di nullità, per compromissione del diritto di difesa, della relazione del  CTU incaricato della verifica della sussistenza del suo stato di insolvenza, a motivo della sua partecipazione, in difetto di una formale convocazione da parte del giudice, all’udienza nel corso della quale è stata  pronunciata la sentenza di fallimento,  laddove il perito non abbia, nel corso di tale udienza,  reso alcun chiarimento al giudice designato per la trattazione del procedimento prefallimentare, in merito al quale il c.t.p. della società debitrice avrebbe potuto interloquire ai sensi dell’art. 201, comma secondo, c.p.c.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Quanto al profilo di nullità della sentenza di fallimento, prospettata dai reclamanti ex art. 18 L.F., attinente al recepimento, da parte del primo giudice, dei dati e delle argomentazioni sulle quali il CTU ha fondato la propria valutazione in merito allo squilibrio finanziario della società, va ricordato l’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass. civ. [ord.], sez. VI, 02-02-2015, n. 1815). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15712.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: