Corte di Cassazione – Diritto del debitore alla notifica di tutte le istanze di fallimento ed alla concessione di un differimento per fare ricorso a procedure alternative: insussistenza.

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Data di riferimento: 
10/08/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2016 n.16950 - Pres. Nappi, Rel. Di Virgilio.

Fallimento – Pluralità di ricorsi – Notifica al debitore  di un solo ricorso – Pronuncia di fallimento conseguente ad una diversa istanza - Lesione del diritto di difesa – Esclusione – Unica possibile eccezione.

Istanza di fallimento – Convocazione del  debitore – Intenzione del debitore di fare ricorso a procedure alternative - Richiesta di differimento dell’udienza Diritto all’accoglimento – Esclusione –  Giudice – Necessario bilanciamento degli interessi.

Non va considerata lesiva del diritto di difesa del fallito la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui  proviene la notificazione ex art. 15 L.F. del ricorso, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l’istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata, la qual cosa avrebbe potuto fare qualora avesse potuto usufruire di un più lungo termine a difesa. Va pertanto escluso che, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 5/2016 e dal D.Lgs. n. 169/2007, debbano necessariamente notificati al debitore i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento fallimentare (conf. Cassazione Civile n. 24968/2013 e n. 98/2016). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, si deve ritenere che non sussista un diritto del debitore, convocato avanti al giudice ex art. 15 L.F., ad ottenere un differimento della trattazione per consentirgli di fare il ricorso a procedure alternative, né che il relativo diniego da parte del giudice configuri una violazione del diritto di difesa, in quanto tali iniziative sono riconducibili all’autonomia privata il cui esercizio deve essere oggetto di bilanciamento da parte del giudice con le esigenza di tutela degli interessi pubblici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata (conf. in particolare Cassazione Civile n. 19214/2009 e n. 23111/2014). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160811184525.PDF

 

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