Tribunale di Torino – Presupposti dell’azione revocatoria in caso di pagamenti effettuati dal debitore, ante fallimento, mediante emissione di assegni post datati. Obbligazione restitutoria e interessi.
Tribunale di Torino 02 marzo 2016 - Est. Di Capua.
Fallimento – Pagamenti da parte del debitore – Emissione di assegni post datati – Mezzi normali di pagamento – Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 2 L.F. – Esclusione.
Fallimento - Pagamento di debiti liquidi ed esigibili – Utilizzo di assegno bancario - Revocabilità ex art. 67, secondo comma, L.F. – Periodo sospetto di sei mesi – Data dell’incasso – Momento decisivo – Data della consegna del titolo – Irrilevanza.
Fallimento – Pagamento di beni e servizi – Esclusione da revocatoria – Art. 67, terzo comma, lett. a) L.F. - Riferimento ai “termini d’uso” – Ricorso a modalità in uso normali o pattuite tra le parti – Significato corretto.
Fallimento - Revocabilità ex art. 67, secondo comma, L.F. – Curatore – Onere della prova della conoscenza dello stato d’insolvenza- Modi di acquisizione generali e particolari.
Fallimento – Revocatoria – Accipiens soccombente - Obbligazione restitutoria – Pagamento degli interessi legali – Decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
Non costituiscono mezzi anormali di pagamento ai sensi dell’art. 67, primo comma, n. 2 L.F. e non sono assoggettabili alla revocatoria fallimentare, anche in assenza della prova da parte del creditore della non conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava il debitore, gli atti estintivi dei debiti effettuati dal debitore in bonis nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento mediante emissione di assegni post datati, stante che questi rappresentano mezzi di pagamento da considerarsi equivalenti al denaro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Con riguardo all’assegno bancario, il “pagamento di debiti liquidi ed esigibili” contemplato dall’art. 67, secondo comma, L.F. che può essere revocato laddove avvenga nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, deve essere riferito, se effettuato con tale mezzo, per potersi considerare compiuto in un “periodo sospetto”, alla data dell’effettivo incasso, trattandosi del momento in cui si verifica l’estinzione dell’obbligazione, mentre la data di consegna del titolo rileva solo come mera promessa di pagamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’espressione “nei termini d’uso” contenuta nell’art. 67, terzo comma, lett. a) L.F., che tra gli altri esclude da revocatoria “i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa”, si deve ritenere riferita alle condizioni di tempo e di modo dei pagamenti normalmente in uso tra i contraenti ed in concreto pattuiti tra le parti, non potendosi considerare come rientranti in tale ambito i pagamenti posti in essere in modo anormale o patologico, quali, in particolare, quelli eseguiti con rilevante ritardo rispetto alle condizioni convenute tra la parti, in forme diverse da quelle pattuite o in condizioni peculiari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La prova, di cui è onerato il curatore, della conoscenza dello stato d’insolvenza dell’impresa debitrice fallita da parte della creditrice, che costituisce il presupposto soggettivo necessario richiesto dal disposto dell’art. 67, secondo comma, L.F., può ritenersi acquisita in ipotesi di reiterati ritardi nel pagamento delle fatture, di mutamento delle normali forme di pagamento tra le parti, dell’esistenza di più procedure esecutive, della pubblicazione di notizie del dissesto su quotidiani o altro, oppure laddove, come nel caso di specie, la debitrice abbia notificato alla controparte un ricorso, ex art. 182 bis, sesto comma L.F., volto ad addivenire ad un accordo di ristrutturazione nel quale risulti esposta chiaramente e nei dettagli la situazione di grave crisi della proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzione tra le ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 67 L.F. ovvero del comma 2, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto precario, in capo all’accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l’atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall’originaria colpevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l’esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi, da corrispondersi al tasso legale, sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 185 dicembre 2011, n. 27084). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15524.pdf