Corte di Cassazione – Procedimento per la dichiarazione di fallimento: perfezionamento della notifica via PEC, ex art. 15 L.F., al debitore del decreto di convocazione e del ricorso.

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Data di riferimento: 
21/07/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 luglio 2016 n. 15035 - Pres. Nappi, Rel. Scaldaferri.

 

Procedimenti civili – Cancelleria - Comunicazioni e notificazioni – Utilizzo della posta elettronica – Necessità.

 

Istanza di fallimento – Cancelleria - Notifica del ricorso e del decreto di convocazione ––  Utilizzo della posta elettronica – Indirizzo PEC comune a più soggetti – Irrilevanza - Perfezionamento – RAC del gestore – Efficacia di pubblica fede – Esclusione - Destinatario – Querela di falso -  Procedimento non necessario - Possibilità della prova contraria.

 

In tutti i procedimenti civili presso i tribunali e le corti d’appello  le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria (in particolare quelle relative ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti dopo il 31 dicembre 2013 in conformità al disposto dell’art. 15, terzo comma, L.F., come sostituito dall’art. 17 comma 1 lett. a) del D.L.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 201/2012) sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della  normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (art. 16 del D.M. 44/2011, che rinvia, per quanto concerne gli effetti giuridici agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 82/2005). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In difetto della prova del contrario di cui è onerato il destinatario, la notifica telematica a mezzo della posta elettronica certificata, richiesta dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’ art. 15, comma terzo, L.F.,  si ritiene perfezionata nei confronti del titolare dell’indirizzo PEC, ancorché lo stesso sia riferibile contemporaneamente a più soggetti, nel momento in cui risulta emessa la RAC (ricevuta di avvenuta consegna) da parte del suo gestore di posta certificata. Detta attestazione, generata automaticamente dal sistema, non è dotata infatti della speciale efficacia di pubblica fede di cui godono alcuni specifici atti, non estensibili analogicamente,  ma costituisce prova della avvenuta consegna del messaggio nella casella di posta del destinatario, onde è suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza la necessità, appunto, di proporre querela di falso, dovendosi escludere che la legge abbia inteso riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica a tale documento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160725130556.PDF

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: