Tribunale di Padova – Concordato liquidatorio: necessità che la proposta sia basata su rigorose e concrete valutazioni che assicurino il soddisfacimento di almeno il 20% dei crediti chirografari.

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Data di riferimento: 
02/05/2016

 

Tribunale di Padova, I Sez. civ., 02 maggio 2016 - Pres. Rel. Maiolino.

 

Concordato liquidatorio – Soddisfazione di almeno il 20% dei crediti chirografari – Impegno obbligatorio - Proposta basata su rigorose e concrete valutazioni – Necessità che i valori di realizzo risultino plausibili – Ricorso a comparazioni o stress test.

 

La proposta di concordato liquidatorio, per poter “assicurare”, ai sensi dell’art. 160, ultimo comma, L.F., un soddisfacimento dei crediti chirografari in una percentuale almeno pari al 20%, non è necessario, sebbene il verbo “assicurare” vada inteso come sinonimo di “impegno obbligatorio”, che contempli proposte irrevocabili all’acquisto dei beni o altre forme di garanzia che i valori conseguibili dalla loro vendita corrispondano a quelli ipotizzati, ma è comunque necessario che non si basi su mere stime di realizzo, ma su scrupolose e concrete valutazioni che consentano di considerare plausibili i valori, in essa indicati, quali ottenibili dalle cessioni (ad esempio, ricorrendo a comparazioni con vendite similari, soggette poi a verifica di tenuta in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici dei valori, o a rigorosi stress test che non possono però consistere nella mera ipotesi di vendita ad un prezzo inferiore del 15% del prezzo di stima, dal momento che già la vendita in sede giudiziale può comportare il meccanismo della c.d. offerta minima al 75% rispetto al prezzo base d’asta). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160715182651_0.PDF

 

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: