Corte di Cassazione – Reclamo del debitore, ex art.18 L.F., per difetto della notifica via PEC nei suoi confronti del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza: reiezione.
Corte di Cassazione. Sez. VI civ., 06 luglio 2016 n. 13817- Pres. Ragonesi, Rel. Genovese.
Istanza di fallimento – Decreto di fissazione d’udienza – Notifica al debitore via PEC al suo indirizzo di posta elettronica – Rispetto della sequenza procedimentale ex art. 15 L.F. – Perfezionamento della notifica telematica.
Istanza di fallimento – Decreto di fissazione d’udienza – Notifica al debitore in modo alternativo alla PEC – Circostanze che la prevedono – Mancata prolungata apertura della casella di posta – Motivazione inconferente.
E’ onere della parte che esercita l’attività d’impresa di munirsi di un indirizzo PEC e di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata, in quanto, ai fini del perfezionamento della notifica telematica al debitore, ai sensi dell’art. 15, terzo comma L.F., del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione d’udienza in camera di consiglio, occorre avere riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che quel messaggio è pervenuto all’indirizzo elettronico dallo stesso debitore dichiarato e certifica il momento dell’avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente (conforme Corte di Cassazione n. 22352/2015). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Le particolari circostanze indicate nell’art. 15, terzo comma, L.F. che impongono la notifica con le modalità alternative a quelle dell’invio alla casella PEC “quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo”, non ricorrono quando (come nel caso di specie) lo stesso debitore, in sede di reclamo, ex art. 18 L.F., avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata nei suoi confronti lamenti un difetto di notifica e si dolga quindi della mancanza di un presupposto necessario di quella pronuncia, affermando che la casella di posta non era stata da lui aperta per diversi mesi e pretendendo, per tale ragione, immotivatamente che la notifica gli fosse stata fatta, per essere valida, in via tradizionale, e cioè a mezzo di ufficiale giudiziario o a mezzo posta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160713104755.PDF