Corte di Cassazione – Fallibilità della c.d. super-società di fatto insolvente ed in estensione ex art. 147 L.F. della società socia costituita in forma di s.r.l. senza la necessità di accertarne l’insolvenza.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2016 n. 12120 - Pres. Didone, Rel. Ferro.
Fallimento - Super-società di fatto – Partecipazione da parte di s.r.l. – Fallimento in estensione – Accertamento dello stato di insolvenza - Non necessità.
Società a responsabilità illimitata – Partecipazione in una società di persone – Atto gestorio - Non mutamento significativo dell’oggetto sociale - Decisione autorizzativa dei soci – Mancanza – Fallibilità.
Accertata l’insolvenza di una super-società di fatto della quale uno o più soci siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime, quali soci illimitatamente responsabili, costituisce una conseguenza ex lege prevista dall’ art. 147, comma primo, L.F., senza che risulti necessario l’accertamento di una loro specifica situazione di insolvenza (conforme Cass. Civ. n. 1095/2016). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La fallibilità di una società a responsabilità limitata che si accerti essere socia di una società di fatto insolvente deve essere affermata anche allorquando tale partecipazione sia stata assunta in mancanza di previa deliberazione assembleare e successiva indicazione nella nota integrativa di bilancio. La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige infatti il rispetto dell’art. 2361, 2° comma, c.c., dettato in via esclusiva per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede, almeno allorché l’assunzione della partecipazione non sia così eterogenea da comportare un significativo mutamento dell’oggetto sociale, la previa decisione autorizzativa dei soci ex art. 2479, secondo comma n. 5, c.c. (conforme Cass. Civ. n. 1057/2016) (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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