Corte d'Appello di Firenze – Inammissibilità della proposta di concordato che preveda la possibilità per la proponente di esdebitarsi attraverso una procedura di scissione societaria. Termine per l’esercizio del reclamo.
Corte d'Appello di Firenze, Sez. I civ., 08 marzo 2016 - Pres. Riccucci, Rel. Paparo.
Concordato preventivo misto – Procedura di scissione – Attribuzione di parte dei beni alla scissionaria – Esdebitazione della società scissa – Prosecuzione dell’attività di impresa – Inammissibilità della proposta.
Concordato preventivo – Omologazione – Reclamo ex art. 183 L.F. – Proponibilità – Termine di trenta giorni.
Contrasta con la norma imperativa di cui all’art. 2506 quater, terzo comma c.c. che, in ipotesi di scissione societaria contempla la responsabilità solidale delle società beneficiarie con la società scissa, e risulta, pertanto, carente del requisito della fattibilità giuridica la proposta di concordato misto che preveda per la proponente la possibilità di esdebitarsi e di proseguire ex art. 186 bis L.F. nell’attività d’impresa ricorrendo ad una procedura di scissione, che preveda la liquidazione di determinati beni alla società scissionaria .(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) .
Il reclamo alla Corte d’Appello ex art. 183 L.F. avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull’omologazione del concordato, accordandola o negandola, va proposto entro il termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall’art. 18 L.F.[Conf. Cass. 4304/2012] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160624142252.PDF