Consiglio di Stato – Accertamento della regolarità del DURC da parte del G.A.. Inammissibilità in sede di gara per l’affidamento di appalti pubblici delle regolarizzazioni postume.
Consiglio di Stato 25 maggio 2016 - Pres. Pajno, Est. Russo.
Affidamento di lavori pubblici – Controversia - Verifica dei requisiti di ammissione alla gara – Accertamento incidentale della regolarità del DURC – Giurisdizione del giudice amministrativo - Parere dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - Ammissibilità.
Affidamento di appalti pubblici – Controversia concernente la regolarità del DURC - Giudice amministrativo - Accertamento incidentale - Efficacia circoscritta alla gara – Nessuna incidenza nel rapporto previdenziale - Determinazioni della stazione appaltante - Possibile impugnazione.
Gara per l’affidamento di appalti pubblici – Presentazione dell’offerta – Regolarità della posizione previdenziale ed assistenziale – Requisito da subito richiesto – Regolarizzazione postuma - Inammissibilità.
Nel rispetto dei principi comunitari di efficacia e rapidità dei mezzi di ricorso, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a risolvere differenti orientamenti giurisprudenziali sul punto, ha espresso il seguente principio di diritto: “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale”. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’operatore privato può, sollevando profili di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, impugnare le determinazioni, da lui contestate, cui è giunta la stazione appaltante all’esito dell’accertamento svolto dal giudice amministrativo con riferimento alla regolarità contributiva; ciò in quanto quelle statuizioni hanno efficacia esclusivamente in relazione alla controversia concernente gli atti di gara e non esplicano i loro effetti nei rapporti fra l’ente previdenziale e l’operatore coinvolto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Va escluso che l’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha introdotto il c.d. preavviso di d.u.r.c. negativo, consentendone la successiva regolarizzazione da parte dell’operatore coinvolto, abbia determinato una implicita modifica all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi del quale, in sede di gara per l’affidamento di appalti pubblici non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale ed assistenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento dei relativi obblighi fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15292.pdf