Tribunale di Rovigo – Concordato preventivo ed ammissibilità della predisposizione nella proposta di patti para-concordatari, seppur non ancora stipulati.

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Data di riferimento: 
20/05/2016

 

Tribunale di Rovigo 20 maggio 2016 - Pres. D'Amico, Rel. Martinelli.

 

Concordato preventivo – Contenuto della proposta - Accordi para-concordatari non ancora stipulati – Ammissibilità –  Risoluzione della crisi - Ulteriore strumento offerto al proponente – Miglior soddisfazione per i creditori.

 

Concordato preventivo – Patti para-concordatari – Presupposti imprescindibili della proposta – Decisione rimessa ai creditori – Sindacato del Tribunale – Esclusione.

 

Concordato preventivo – Creditori para-concordatari – Esecuzione del piano - Pagamento parziale – Conclusione della procedura – Ulteriore pagamento – Diritto di voto per l’intero credito.

 

Appare del tutto coerente con il novellato sistema normativo della procedura concordataria la possibilità per il proponente di predisporre nell’ambito della stessa patti para-concordatari che prevedano il pagamento di determinati creditori sulla base di accordi quand’anche non ancora stipulati, e la cui realizzazione, nel rispetto dei termini di durata implicitamente contenuti nel sistema, sia rinviata all’esito del compiuto adempimento del piano concordatario, in quanto tale facoltà risponde, da un lato, all’esigenza di attribuire all’imprenditore l’elenco più ampio possibile di strumenti giuridici finalizzati alla risoluzione della crisi e, dall’altro, alla funzione della miglior soddisfazione dei creditori (nello specifico, il Tribunale ha ritenuto di poter ammettere la società proponente alla procedura di concordato preventivo stante che, in particolare, i patti para-concordatari avrebbero consentito ai non aderenti di ricevere di più di quanto avrebbero potuto ottenere dal piano in assenza di tali accordi ovvero di quanto avrebbero potuto conseguire dalla liquidazione giudiziaria o fallimentare). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Gli accordi para-concordatari,  pur non rappresentando una parte integrante della proposta concordataria in senso stesso, ne costituiscono un presupposto imprescindibile, onde rientrano nel fuoco della volontà del ceto creditorio; essi però restano esclusi tout court dal contenuto attuativo del piano, ragion per cui non è consentito al Tribunale di svolgere né un sindacato al  loro riguardo – se non nei limiti di stretta legalità e rispetto delle regole procedimentali che governano la c.d. par condicio creditorum dei non aderenti – né una futura valutazione del loro corretto e puntuale adempimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

 

La previsione del pagamento di una percentuale dei creditori c.d. para-concordatari in esecuzione del piano e di altra percentuale all’esito della conclusione della procedura, in attuazione dei negozi con loro conclusi dal proponente il concordato,  non modifica  il diritto degli stessi al voto per l’intero credito maturato. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15128.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: