Tribunale di Padova - Effetti sul concordato, pur approvato, della mancata accettazione da parte del Fisco della prospettata transazione fiscale. Revoca dell’ammissione ex art. 173 L.F.

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Data di riferimento: 
12/11/2015

 

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 12 novembre 2015 – Pres. Rel. Maiolino.

 

Concordato preventivo – Credito erariale privilegiato – Capienza dell’attivo –– Utilizzo di sostanze del proponente - Necessità che la soddisfazione dei privilegiati preceda quella dei chirografari –  Credito per IVA - Transazione fiscale - Soddisfazione falcidiata -   Mancata accettazione da parte del Fisco –Approvazione della proposta da parte dei creditori - Irrilevanza.

 

Concordato preventivo – Approvazione da parte dei creditori - Transazione fiscale – Falcidia del credito IVA – Erario - Voto negativo -  Necessità del  pagamento integrale – Mantenuta ammissibilità della proposta - Soddisfazione almeno minimale dei chirografari – Presupposto necessario.

 

Concordato preventivo – Accantonamento delle somme contestate -  Appostazione in un fondo rischi – Rispetto necessario della qualifica del credito.

 

Concordato preventivo – Verifica da parte del Tribunale – Presupposti di ammissibilità della proposta – Completezza dell’informazione – Corretta formazione di attivo e passivo – Corretta qualificazione della natura privilegiata o chirografaria dei crediti – Rispetto delle cause di prelazione.

 

Concordato preventivo – Revoca dell’ammissione – Atto fraudolento – Intervento dannoso sul patrimonio -  Pregiudizio dei creditori – Non automatica rilevanza – Mancata o distorta informazione dei creditori – Criterio decisivo.

 

La falcidia in ambito concordatario di un credito erariale privilegiato non è paragonabile alla falcidia di un qualsiasi credito chirografario: la seconda falcidia è un effetto diretto dell’approvazione del concordato preventivo da parte della maggioranza dei creditori, cosicché anche la minoranza dissenziente ne subisce le conseguenze; al contrario la falcidia del credito privilegiato “capiente” (munito di privilegio generale o speciale) è ammissibile solo in quanto accettato dal creditore falcidiato: in assenza di tale assenso la falcidia del credito privilegiato e la contestuale soddisfazione dei creditori chirografari viola la regola dell’art. 160, secondo comma, L.F.  e le regole in tema di cause di prelazione dei crediti, in base alle quali il concordato non può pagare i creditori chirografari con sostanze della proponente, se non abbia prima integralmente soddisfatto il monte crediti privilegiato. Pertanto, in particolare, si deve considerare inammissibile che il voto favorevole al concordato espresso dai creditori chirografari possa imporre al credito erariale privilegiato per IVA, che troverebbe capienza per il suo intero ammontare nell’attivo concordatario, una soddisfazione falcidiata, laddove l’Amministrazione Finanziaria esprima voto sfavorevole nei confronti della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F, su cui il piano poggiava e di cui il debitore aveva ipotizzato la favorevole conclusione in sede di predisposizione della proposta; neppure la maggioranza dei creditori può infatti consentire la violazione delle cause di prelazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il concordato che preveda la falcidia del credito per IVA, laddove venga approvato dalla maggioranza dei creditori, mantiene i presupposti di ammissibilità anche in caso di bocciatura da parte dell’Erario della transazione fiscale, ma solo a condizione che riesca a soddisfare una percentuale sufficiente del credito chirografario (evidentemente pur in misura inferiore a quella prospettata nella proposta) nonostante la necessità di pagare integralmente il debito privilegiato erariale. Ciò in quanto la sia pur minimale soddisfazione dei chirografari rappresenta un requisito di ammissibilità del concordato, ragion per cui, una volta che venga meno tale possibilità, risulta integrata una causa di inammissibilità della procedura, che il Tribunale ha il dovere di rilevare in qualsiasi momento e che impone la revoca del provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 173, terzo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In sede di procedura concordataria, l’accantonamento delle somme contestate, ovvero l’appostazione di un credito in un fondo rischi, deve essere effettuato nel rispetto della qualifica del credito, cosicché se il credito contestato è di rango privilegiato, anche il fondo rischi dovrà avere natura privilegiata (ad es. se è contestato un credito di natura professionale o artigiana, non v’è dubbio che il fondo rischi vada appostato in privilegio e non in chirografo). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il Tribunale deve verificare, quale presupposto di ammissibilità del concordato, la completezza di informazione a supporto del piano proposto, la corretta formazione di attivo e passivo e la corretta indicazione delle modalità di pagamento dei creditori; in particolare, quanto al passivo, deve verificare la corretta qualificazione della natura privilegiata o chirografaria dei crediti ed il rispetto delle cause di prelazione nella prospettazione della soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non assume automatico rilievo nella qualificazione di atto fraudolento ai sensi dell'articolo 173 L.F. l'idoneità o meno dell'atto a pregiudicare le ragioni economiche dei creditori: ovvero l'atto distrattivo non è automaticamente atto fraudolento e d'altro canto l'atto non pregiudizievole sotto un profilo economico non è necessariamente neutro ai fini della revoca del provvedimento di ammissione. Basta al riguardo considerare che l’art. 173, primo comma, L.F. menziona tra le condotte sanzionabili con la revoca del provvedimento di ammissione al concordato anche l'esposizione di passività insussistenti, che costituisce condotta non idonea a pregiudicare le ragioni economiche dei creditori, atteso che i debiti indebitamente esposti non saranno chiaramente pagati in sede di esecuzione del concordato, ma che è pur sempre assolutamente idonea ad alterare la formazione della volontà in capo ai creditori in sede di espressione del voto.  In conclusione atti di frode ai sensi dell'articolo 173 L.F. non sono gli interventi sul patrimonio del debitore, ma solo l'attività del proponente il concordato volta ad occultarli in modo da poter alterare la percezione dei creditori circa la situazione reale, influenzando così il loro giudizio (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribPD_12112015.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: