Tribunale di Trento – Requisiti di congruità della proposta di concordato in continuità ex art. 186 bis L.F. e dell’attestazione del professionista che la correda.

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Data di riferimento: 
11/02/2016

Tribunale di Trento, sez. Fall., 11 febbraio 2016 – Pres. Avolio, Rel. Attanasio.

Concordato in continuità – Proposta - Proventi dell’attività -  Misura del soddisfacimento dei creditori – Indicazione della tempistica -  Impegni vincolanti da subito - Necessità.

Concordato in continuità –Vantaggi - Attestazione del professionista – Incongruità  – Raggiungimento dell’obiettivo – Soddisfazione dei creditori - Utilizzo di risorse non derivate dalla prosecuzione dell’attività – Previsione incompatibile.

Concordato in continuità – Attestazione del professionista – Vantaggiosità rispetto all’alternativa liquidatoria – Miglior soddisfacimento dei creditori – Condizione imprescindibile.

Proposta di concordato in continuità – Tribunale - Controllo di legalità – Delibazione in ordine alla correttezza delle valutazioni dell’attestazione – Esame necessario.

Nel concordato in continuità non è concesso al debitore né di decidere a posteriori, senza assumere da subito un impegno vincolante nella proposta, se, quando, ed in che misura destinare al pagamento dei creditori i proventi dell’attività, né tanto meno di prospettare quei proventi come meramente eventuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Risulta incongrua l’attestazione del professionista, resa ai sensi dell’art. 186 bis, comma 2°, lett. b), L.F., che affermi che il mantenimento dell’attività, in ipotesi di concordato in continuità, permetta di creare la liquidità necessaria per raggiungere gli obiettivi proposti nel piano, nel mentre il piano predisposto dalla debitrice affidi l’attuazione della proposta, interamente, a risorse diverse dai flussi di cassa rinvenienti dalla prosecuzione dell’attività. Ciò in quanto non risponde al requisito previsto da tale articolo, del miglior soddisfacimento dei creditori, la proposta che non correla il conseguimento di tale risultato alla prosecuzione dell’attività di impresa, ma semplicemente al piano programmato dal debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’attestazione richiesta dal citato art. 186 bis non è nel senso che la proposta concordataria non sia “meno peggio”, o sia solo “di poco peggiore” rispetto all’alternativa liquidatoria, bensì, al contrario, in quello che le risorse assicurate dalla prosecuzione dell’attività di impresa, e quelle derivanti dalla (eventuale) liquidazione di beni non essenziali, porteranno ad un miglior soddisfacimento dei creditori, quantomeno in ragione di una diversa e più contenuta tempistica dei pagamenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Rientra fra i compiti del Tribunale, deputato a garantire il rispetto della legalità dello svolgimento della procedura concordataria,anche il riscontro di quegli elementi necessari a far sì che la relazione del professionista attestatore, inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dai legislatore e dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti, risulti congrua sotto il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizioe possa, pertanto, ritenersi corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire utili elementi di valutazione per i creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/TribTN_11022016.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: