Tribunale di Udine – Inammissibilità della proposta di concordato con cessione dei beni che non preveda tempi ragionevoli per la realizzazione del piano e che risulti accompagnata da una attestazione incongrua.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/05/2016

 

Tribunale di Udine, Sez. II civ., 19 maggio 2016 – Pres. Venier, Rel. Zuliani.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni – Durata congrua – Compatibilità con la risoluzione della crisi – Previsione necessaria – Mero accantonamento – Inammissibilità.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni – Maggiore lentezza rispetto ai tempi della liquidazione fallimentare – Necessità – Impostazione inaccettabile.

 

Concordato preventivo con cessione dei beni – Attestazione del professionista -  Genericità –  Confronto con la procedura fallimentare - Mancata valutazione del valore tempo.

 

Deve considerarsi incompatibile con la causa della procedura concordataria, che è quella di rendere possibile un superamento dello stato di crisi dell’imprenditore, una proposta di concordato preventivo con cessione dei beni che preveda tempi di adempimento così prolungati (nello specifico, cinque anni a decorrere dall’omologazione) da costituire ipotesi non di risoluzione, ma di mero accantonamento dello stato di crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non  solo non è consentito, ma risulta paradossale,  fare leva sulla recente modifica in senso più stringente, ad opera del decreto legge 83 del 2015 convertito dalla legge 132/2015,  del termine (attualmente biennale) di cui all’art. 104 ter, terzo comma, L.F. previsto per la liquidazione dell’attivo fallimentare, per indicare nella maggior lentezza un valore essenziale della liquidazione concordataria e per giustificare, pertanto, l’abbandono della naturale necessità di contenere in tempi ragionevoli la realizzazione di un piano di concordato con cessione dei beni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Risulta insufficiente ed incoerente l’attestazione di fattibilità del piano, ex art. 161, terzo comma, L.F., laddove il professionista nella sua relazione si limiti a riprodurre testualmente le considerazioni di parte ricorrente sulla convenienza della procedura ed a precisare in termini generici le modalità di liquidazione e qualora trascuri completamente, nel confrontare i prevedibili esiti delle due alternative procedure concorsuali, concordataria e fallimentare, di tenere conto del fattore tempo, essendo ovvio che ricevere un certo importo in tempi brevi ha un valore diverso che riceverlo in un tempo più lontano ed incerto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Udine 19 maggio 2016.pdf716.4 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: