Corte di Cassazione – Fallimento: ammissibilità dell’ insinuazione tardiva al passivo dei crediti purché diversi da quelli fatti valere in sede ordinaria o purché interessati da una modifica legislativa retroattiva.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 maggio 2016 n. 9618 – Pres. Forte, Rel Di Virgilio.
Fallimento – Stato passivo - Decreto di esecutività - Preclusione interna – Insinuazione tardiva al passivo – Diversità del credito - Requisito necessario.
Fallimento – Stato passivo - Decreto di esecutività – Legge retroattiva – Nuovi privilegi – Possibile diversa connotazione dei crediti ammessi.
L’ammissione al passivo ordinaria, ex art. 95 L.F., e quella tardiva, ex art. 101 L.F., costituiscono fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti l’ insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno; ne consegue che un credito, per poter essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del “petitum” e della “causa petendi”, da quello fatto valere in sede di insinuazione ordinaria, né, a caratterizzare una domanda come nuova, sono sufficienti la modifica del dato quantitativo e della connotazione del medesimo credito. Tale preclusione, se impedisce il riesame, nella fase successiva della procedura concorsuale, di tutte le questioni che potevano essere sollevate prima della formazione dello stato passivo, non impedisce, però, che le parti che risultino legittimate modifichino successivamente i rapporti giuridici già accertati.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In presenza di una legge retroattiva che introduca delle nuove ipotesi di crediti privilegiati, tali connotazioni assistono anche i crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore a prescindere dal tempo in cui sono stati azionati, e quindi anche i crediti già ammessi al passivo come chirografari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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