Corte di Cassazione – Apertura d’ufficio del procedimento per la revoca del concordato preventivo ed iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento del debitore.

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Data di riferimento: 
16/03/2012

 

Corte di Cassazione, Sez. I, 16 marzo 2012 n. 4209 – Pres. Fioretti, Est. Didone.

 

Concordato preventivo – Revoca dell’ ammissione ex art. 173 – Comunicazione al P.M. – Richiesta di fallimento – Legittimazione – Ipotesi ex art. 7 n. 2 L.F. – Insussistenza – Abrogazione dell’iniziativa d’ufficio – Applicazione dei principi del giusto processo.

 

Con specifico riferimento all’ipotesi disciplinata dall’ art. 173 L.F., la comunicazione operata dal tribunale al pubblico ministero, in merito all’apertura d’ufficio del procedimento per la revoca, in presenza delle situazioni previste dal primo comma, dell’ammissione del debitore al concordato preventivo, non è riconducibile alla previsione di cui all’art. 7 n.2 L.F., quanto piuttosto ad un adempimento insito nello stesso iter procedurale ex art. 173 L.F., che vede appunto nel pubblico ministero il naturale e legittimo destinatario della comunicazione dell’esito di quel procedimento e, nello stesso pubblico ministero, il soggetto legittimato a formulare, di conseguenza, un’ eventuale richiesta di fallimento ex art. 161 L.F., e ciò a prescindere da una segnalazione dello stato di insolvenza da parte dello stesso tribunale, iniziativa che risulterebbe contrastare con l’abrogazione dell’iniziativa d’ufficio disposta, in coerenza con i principi del giusto processo ex art. 111 Cost., dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14355.pdf

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: