Tribunale di Rovigo – Condotte distrattive degli amministratori di una società in concordato: revoca dell’ammissione ex art. 173 L.F.. Possibile non revocabilità in caso di “disclosure” da parte della società.
Tribunale di Rovigo 09 marzo 2016 – Pres. D'Amico, Est. Martinelli.
Concordato preventivo – Amministratori della società - Atti distrattivi - Art. 173 L.F. - Scissione soggettiva tra condotta e revoca dell’ammissione – Esclusione – Imputazione - Immedesimazione organica - Società destinataria della sanzione.
Concordato preventivo – Amministratori – Atti in frode ai creditori – Danno per la società – Sostituzione dell’organo gestorio - Irrilevanza ai fine della revoca dell’ammissione.
Concordato preventivo – Amministratori – Violazioni – Puntuali segnalazioni da parte della società - Volontà collaborativa – Tesi di dottrina e giurisprudenza - Non revocabilità dell’ammissione.
Si deve ritenere che l’art.173 L.F. non effettui alcuna valutazione meritoria o di possibile scissione soggettiva tra la condotta posta in essere, intenzionalmente idonea ad incidere sulle condizioni di ammissibilità del concordato ed a pregiudicarne il corretto svolgimento, e la revoca dell’ammissione, in quanto destinataria di tale sanzione è, pur sempre, la società che aveva richiesto ed ottenuto l’ammissione a quella procedura, in quanto, in forza della c.d. immedesimazione organica, gli atti distrattivi e potenzialmente decettivi posti in essere dagli amministratori (di diritto o di fatto) determinano un effetto immediato nei confronti della società che non può agire se non in virtù dei propri organi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Anche gli atti posti in essere dagli amministratori, costituenti condotte distrattive rientranti negli “ altri atti in frode” che si traducono in un danno per la società, deve ritenersi integrino, comunque, la fattispecie di cui all’art. 173 L.F., soprattutto laddove non vi sia stato alcun comportamento societario contrastante tali condotte e non si siano neppure proposte da parte della società azioni recuperatorie o risarcitorie nei confronti di detti amministratori, è ciò in quanto una diversa ricostruzione abrogherebbe di fatto le suddetta disposizione sanzionatoria, abusivamente consentendo alla società di non subire gli effetti revocatori all’ammissione alla procedura concordataria, ricorrendo alla semplice sostituzione dell’organo gestorio cui è imputabile l’illecito comportamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Deve riconoscersi assoluta dignità giuridica alle tesi dottrinali e giurisprudenziali che considerano non revocabile il concordato laddove le violazioni poste in essere dagli amministratori siano state tempestivamente rappresentate dalla società agli organi della procedura, dal momento che l’aver effettuato tali segnalazioni è indice della mancanza della volontà decettiva (c.d. disclosure) da parte della società stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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