Corte di Cassazione – Istruttoria prefallimentare: accertamento dello stato di insolvenza di una società in ipotesi di sua scissione.

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Data di riferimento: 
07/03/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. I, 07 marzo 2016 n. 4455- Pres. Ceccherini,  Est. Nappi.

 

Fallimento – Società scissa – Accertamento della sua insolvenza -  Responsabilità solidale – Debiti non soddisfatti delle società beneficiarie della scissione – Beneficio della previa escussione -  Esclusione – Beneficium ordinis – Costituzione in mora della debitrice – Condizione necessaria.

 

Scissione societaria -  Responsabilità solidale delle partecipanti – Limite del valore effettivo del patrimonio a ciascuna assegnato o rimasto – Società cui il debiti è trasferito o mantenuto – Responsabilità per l’intero debito – Altre società – Limite della quota loro spettante.

 

Scissione societaria – Debiti della società scissa – Insolvenza debitoria della società cui fanno carico – Responsabilità solidale con modalità diverse – Ammissibilità.

 

In caso di scissione, al fine di valutare se la società che si è scissa possa essere dichiarata fallita ex art. 5 L.F. in quanto insolvente, i giudici di merito, per poter far ricadere sulla stessa anche i debiti, trasferiti alle beneficiarie della scissione, di cui potrebbe essere tenuta a rispondere, quale responsabile solidale, ai sensi dell’ art. 2506 quater, terzo comma, c.c. (già art. 2504 decies, secondo comma, c.c.), qualora non soddisfatti dalle società a cui essi fanno carico, devono accertare se queste siano state previamente costituite in mora, in quanto a loro volta debitrici nei limiti del valore netto del patrimonio a ciascuna di esse assegnato; ciò in quanto dette norme non riconoscono alle debitrici solidali, in quanto non previsto, un beneficio di previa escussione, ma solo un benificium ordinis che presuppone, appunto, esclusivamente la messa in mora del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ai sensi  dell’ art. 2506 quater, terzo comma, c.c. (già art. 2504 decies, secondo comma, c.c.), ogni società risultante dalla scissione risponde solidalmente del passivo consolidato, ma solo nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o ad essa rimasto, ragion per cui solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero, mentre le altre società ne rispondono nei limiti della quota di spettanza di ciascuna su quanto, al momento della scissione, era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori, e ciò in quanto la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori, ma non certo ad accrescerle. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Alla luce del disposto dell’art. 1293 c.c., la circostanza che, a seguito della scissione, le società che vi partecipino rispondano dei debiti consolidati della società scissa, non soddisfatti dalla società cui fanno carico, ciascuna con modalità diverse, non esclude la solidarietà tra tutte, come espressamente previsto dall’art 2504 decies, ora art. 2506 quater. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14429.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: