Corte di Cassazione (3482/2016) – Concordato preventivo: prevista dilazione del pagamento dei creditori privilegiati e requisiti di ammissibilità della proposta.

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Data di riferimento: 
23/02/2016

 Corte di Cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3482 – Pres. Di Palms,  Rel. Ferro.

Concordato preventivo – Proposta -  Eventi realizzativi incerti - Alea concernente l’attivo patrimoniale – Inammissibilità.

Concordato preventivo – Creditori privilegiati – Dilazione dei pagamenti – Necessità della quantificazione della perdita economica - Relazione giurata – Diritto di voto per la  parte insoddisfatta –Requisiti di ammissibilità della proposta.

Va considerata inammissibile una proposta di concordato, né liquidatorio, né in continuità aziendale, laddove sia connotata da una rilevante alea per quanto concerne l’attivo patrimoniale realizzabile, avendolo il debitore collegato ad eventi realizzativi consistenti nella riscossione di un credito verso terzi e nella vendita di partecipazioni societarie, senza che alcun accordo preventivo li comprovasse, stante che quelle poste attive nemmeno figuravano per intero e con definitiva disponibilità nel patrimonio della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La prospettata posticipazione (nello specifico quadriennale), contenuta nella proposta concordataria, del pagamento dei creditori privilegiati impedisce, nonostante la previsione dell’erogazione di interessi corrispettivi, di ravvisarvi una loro certa integrale soddisfazione, come viceversa ipotizzato dal debitore istante, laddove la dilazione è riferita a “tempi tecnici” evanescenti. La possibilità che la soddisfazione dei creditori privilegiati possa non essere integrale comporta, di conseguenza, l’obbligatorietà, al fine di valutare l’ammissibilità della proposta, di una verifica giudiziale dell’ eventuale loro “falcidia”,  accertamento che non risulta praticabile laddove (come nel caso di specie) non si sia fatto ricorso, come previsto dall’art. 160, secondo comma, L.F. alla relazione giurata di un professionista e non sia possibile, a motivo  dell’incerta e generica descrizione del meccanismo formativo dell’attivo e della conseguente non dettagliata tempistica dei pagamenti, appurare e quantificare il sacrificio imposto pro parte ai creditori privilegiati, quantificazione necessaria stante che l’equiparazione normativa, ex art. 177, comma terzo L.F., dei creditori privilegiati non integralmente soddisfatti ai creditori chirografari, prevede sia attribuito loro, per compensare la parte residua, il diritto di voto, senza la necessità che la loro necessaria aggregazione qualitativa rifluisca nell’obbligatoria formazione di una distinta classe (anche questa, nello specifico, non prevista nella proposta). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160225155913.PDF

 

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