Tribunale di Monza – Impugnazione dello stato passivo da parte del curatore – Interpretazione dell’ art. 2751 bis, primo comma n.2, c.c.
Tribunale di Monza 27 ottobre 2015 -Pres. Buratti – Est. Nardecchia.
Fallimento – Accertamento dello stato passivo – Decreto del giudice delegato – Curatore – Impugnazione – Limiti – Termine.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione in via privilegiata - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis c.c. – Ultimi due anni si prestazione – Significato.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione in via privilegiata - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis c.c. – Prestazione d’opera intellettuale - Corte costituzionale - Attività di lavoro autonomo – Limiti – Esercizio in forma di impresa – Prevalenza o meno del lavoro personale - Valutazione necessaria.
Fallimento – Stato passivo – Ammissione in via privilegiata - Privilegio generale sui mobili ex art. 2751 bis c.c. - Interpretazione estensiva a favore delle società - Inammissibilità
Considerata la nuova struttura del procedimento di accertamento dello stato passivo, che prevede che il giudice delegato possa decidere solo nei limiti delle conclusioni formulate dalle parti, si deve ritenere che il curatore, in sede di impugnazione, ex art. 98 L.F., del decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo, non possa chiedere il rigetto parziale di una pretesa, cui nella precedente fase sommaria abbia aderito nell’an e nel quantum. Si precisa, altresì, che il curatore che voglia chiedere la modifica dello stato passivo deve impugnare il decreto del giudice delegato nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito dello stesso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di fallimento, la disposizione di cui all’ art. 2751 bis, primo comma n.2, c.c., che prevede che sono assistiti da privilegio generale i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni, deve intendersi riferita agli ultimi due anni di prestazione d’opera, ancorché anteriori al biennio precedente l'apertura della procedura concorsuale, e non ai due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 2751 bis, primo comma n.2, c.c. limitatamente alla parola ”intellettuale”, ai fini dell'attribuzione del privilegio, non è più necessario accertare che l'attività espletata rientri in una prestazione di carattere intellettuale, ma valutare: se questa sia riconducibile ad una forma di lavoro autonomo come delineato dall'art. 2222 c.c.; che il rapporto da cui nasce il credito non sia inquadrabile in una fattispecie tipica contrattuale di lavoro autonomo avente una propria peculiare disciplina (appalto, trasporto, deposito, ecc.); se sia riconducibile alla persona del prestatore o l’attività professionale sia esercitata in forma di impresa. In tale seconda ipotesi è necessario, in particolare, valutare, caso per caso, se l'organizzazione di beni e di persone e l'utilizzo di beni strumentali è tale che l'organizzazione è preminente sul lavoro e la professione è al servizio dell’organizzazione che può agire in modo indipendente e fuori dal controllo tecnico del professionista. Con la conseguenza che il privilegio dovrà essere negato tutte le volte in cui l'impiego di intelligenza o del lavoro personale, pur sussistente, costituisca un fattore non prevalente rispetto all'organizzazione imprenditoriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Una interpretazione estensiva dell’ art. 2751 bis, primo comma n.2, c.c. , a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche a quelle delle professioni intellettuali, non può aver luogo in considerazione della confusione, nell’ambito societario, tra la remunerazione del capitale e la retribuzione del lavoro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/13858.pdf