Corte di Cassazione – Notifica all’imprenditore cessato di una sola tra le plurime istanze di fallimento avanzate nei suoi confronti. Condizione di sua fallibilità ex art. 2495 c.c..

Reclamo ex art.18 L.F.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 07 gennaio 2016 n.98 – Pres. Ragonesi, Rel. Genovese.
Fallimento – Notificazione del ricorso – Oneri per il debitore – Omessa notificazione di altri ricorsi – Irrilevanza.
Fallimento - Imprenditore cessato – Vicende estintive delle società – Cancellazione dal registro delle imprese – Inapplicabilità – Cessazione dell’attività – Condizione decisiva.
Fallimento – Reclamo ex art 18 L.F. – Rigetto – Contributo unificato – Ulteriore versamento – Necessità.
Al debitore, cui sia stato regolarmente notificato, nel rispetto delle forme previste, un ricorso per la dichiarazione di fallimento, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscono nel medesimo procedimento, dal momento che egli ha l’onere di seguire l’ulteriore sviluppo dello stesso e di assumere ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti. Non lede, il suo diritto di difesa neppure la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso, a meno che il debitore non indichi le specifiche ragioni che imponevano una addizionale notificazione. (Pierluigi Ferrini . Riproduzione riservata)
Non è estensibile all’ imprenditore individuale, al fine di valutarne la fallibilità ex art . 10 L.F., la disciplina estintiva di cui all’art. 2495 c.c, che prevede che le società si considerano cessate a seguito della loro cancellazione dal registro delle imprese, in quanto la fine della qualità di imprenditore non è subordinata alla realizzazione di una qualche formalità ma, solo al reale venir meno dell’attività svolta. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Laddove il reclamo ex art .18 L.F., avverso la sentenza dichiarativa del fallimento venga rigettato e lo stesso sia stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente, a titolo di contributo unificato, di un ulteriore importo di ammontare uguale a quello inizialmente dovuto per la proposizione del ricorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160112135305.PDF