Tribunale di Roma – Opposizione proposta dal socio postergato non ammesso al voto in sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo: condizioni di ammissibilità.

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Data di riferimento: 
18/12/2015

 

Tribunale di Roma 18 dicembre 2015 – Pres. La Malfa, Est. De Renzis.

 

Concordato preventivo – Omologazione – Socio postergato non ammesso al voto – Opposizione – Ipotesi di inammissibilità.

 

In sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo va dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione l’opposizione proposta da un socio postergato non ammesso al voto qualora non abbia partecipato all’adunanza dei creditori e non abbia provveduto in tale sede a sollevare le questioni relative alla propria legittimazione al voto. Ciò in quanto solo ed esclusivamente nel corso di tale adunanza si possono formulare tali questioni dal momento che la discussione delle stesse deve avvenire nel contradditorio di tutti i creditori partecipanti e del debitore proponente il concordato, i quali devono poter interloquire e contestare eventualmente le pretese avanzate dal socio in quella sede. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Costituisce ulteriore ragione per dichiarare inammissibile l’opposizione proposta da un socio postergato non ammesso al voto la circostanza (c.d. prova di resistenza) che il concordato sia stato approvato da una maggioranza percentuale così elevata che, quand’anche si volesse ammettere al voto l’opponente, comunque il concordato risulterebbe approvato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13930.php

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]