Tribunale di Como – Esclusione dell’effetto esdebitatorio di cui all’art. 184, comma 1, prima parte, L.F. nei confronti del terzo datore di ipoteca a favore del debitore concordatario.

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Data di riferimento: 
12/10/2015

 

Tribunale di Como 12 ottobre 2015 – Est. Petronzi.

 

Concordato preventivo –  Terzi estranei direttamente obbligati  - Esclusione ex art. 184, comma 1 seconda parte, L.F - Terzo datore di ipoteca – Soddisfazione integrale del creditore – Assoggettabilità - Limite della capienza del bene ipotecato.

 

Concordato preventivo -  Socio illimitatamente responsabile datore di ipoteca – Non terzietà –  Falcidia concordataria - Ammissibilità.

 

Ai sensi dell’art. 184, comma 1, seconda parte, L.F.  devono  considerarsi insensibili alla procedura  concordataria e ai suoi effetti tutti i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei ad essa che comportano obbligazione a carico di questi ultimi. Pertanto è escluso che l’effetto esdebitatorio, previsto dal comma 1, prima parte, di detta norma a favore del debitore ammesso alla procedura che  abbia corrisposto ai creditori la percentuale promessa, si possa  estendere non solo ai terzi, specificatamente indicati nella seconda parte (coobbligati, fideiussori del  debitore e obbligati in via di regresso), che si sono direttamente obbligati con i creditori, ma, per omologia, anche al terzo datore di ipoteca che con il, suo patrimonio  garantiva il debitore e che, analogamente, non può invocare la falcidia concordataria ma deve soddisfare il creditore in modo integrale, con il solo limite, in tale ipotesi, della capienza del bene ipotecato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 Difetta  il requisito della “terzietà”, in virtù del quale l’art. 184, comma 1 seconda parte, L.F. esclude la possibilità per il terzo di avvantaggiarsi della falcidia concordataria che la legge riserva al debitore, nell’ipotesi particolare che il datore di ipoteca sia anche socio illimitatamente responsabile della società ammessa al concordato, e pertanto in tal caso, lo stesso si può avvalere dell’effetto esdebitatorio nei confronti del creditore ipotecario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13928.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: