Tribunale di Rovigo – Subentro da parte del curatore nell’azione revocatoria ordinaria pendente nei confronti del fallito.
Tribunale di Rovigo 22 dicembre 2015 – Giudice Est. Bettio
Fallimento - Azione revocatoria promossa anteriormente – Giudizio pendente – Subentro del curatore – Azione ex novo – Possibile scelta alternativa.
Fallimento - Azione revocatoria promossa anteriormente – Giudizio pendente – Subentro del curatore – Applicazione dell’originaria disciplina probatoria – Azione ex novo – Prova dell’ eventus damni – Onere del curatore.
Qualora sia stata proposta da un singolo creditore un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inopponibile nei suoi confronti un atto di disposizione patrimoniale compiuto da un debitore e qualora in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento dello stesso, il curatore può subentrare nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 L.F.. La circostanza che a seguito di tale subentro l’azione inizialmente proposta a vantaggio di un singolo soggetto venga ad essere successivamente estesa a beneficio della massa di tutti i creditori concorrenti non costituisce infatti motivo valido a far ritenere che il curatore debba necessariamente, come peraltro può scegliere di fare, intraprendere ex novo tale azione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In caso di subentro nell’ originaria azione si verifica una mera successione nel processo ex art. 110 c.p.c. che comporta non solo l’accettazione da parte del curatore della causa nello stato in cui si trovava, ma anche l’applicazione dell’originaria disciplina sostanziale, con riferimento ai presupposti dell’azione, e processuale, anche in tema di onere probatorio. Ragion per cui il curatore beneficia della più favorevole posizione processuale dell’originario creditore, onde non si rende necessario che fornisca in particolare, qualora già acquisita al processo, la prova dell’eventus damni, come è viceversa in ogni caso necessario faccia nel caso dell’azione iniziata ab origine dallo stesso curatore quale sostituto processuale della massa dei creditori ex art. 81 c.p.c., dal momento che in tal caso (a meno che non venga ipotizzata una dolosa preordinazione dell’atto dispositivo al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito) gli è richiesto di dare la prova che il credito di alcuni creditori ammessi o di alcuni di questi era già sorto al momento della disposizione patrimoniale, di quale era la consistenza dei loro crediti, di quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell’atto che si assume pregiudizievole e, per un’inversione dell’onere della prova, dell’eventuale insufficiente capienza del patrimonio del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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