Tribunale di Treviso – Chiusura della procedura di fallimento ex art. 118, primo comma n.3, L.F. con contestuale mantenimento della legittimazione processuale del curatore.

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Data di riferimento: 
25/09/2015

 

Tribunale di Treviso 25 settembre 2015 – Pres. Fabbro.

 

Fallimento – Chiusura per ripartizione dell’attivo – Art. 118, secondo comma, L.F. – Modifica introdotta dal D.L. 83/2015 – Ammissione al passivo di altro fallimento – Legittimazione processuale del curatore del fallimento in chiusura – Mantenimento.

 

Il Tribunale, in sede di pronuncia ex  art. 119 L.F. del decreto motivato di chiusura di  un fallimento per ripartizione finale dell’attivo ai sensi dell’art. 118, primo comma n. 3) L.F., dispone, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, come novellato dal D.L. 83/2015, il mantenimento della legittimazione processuale del curatore laddove il fallimento in chiusura risulti creditore ammesso al passivo di altro fallimento e ciò in quanto anche quella procedura può considerarsi quale giudizio pendente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/150929104424.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: