Tribunale di Verona – Requisiti di ammissibilità di un accordo di ristrutturazione di debiti sottoposto a condizione sospensiva.
Tribunale di Verona 11 dicembre 2015- Pres. Rel. Platania
Provvedimenti giurisdizionali sottoposti a condizione sospensiva - Ammissibilità – Accordo di ristrutturazione – Omologazione - Efficacia condizionata – Natura privatistica dell’accordo – Criterio insufficiente – Avveramento o meno della condizione – Informativa dei terzi - Iscrizione nel Registro delle Imprese – Necessità.
Nonostante il sistema processuale non escluda che i provvedimenti giurisdizionali (sentenze comprese) possano essere sottoposti a condizione sospensiva (purché, ad avviso della giurisprudenza della Cassazione, la stessa non necessiti di uno strumento di verificazione di tipo contenzioso e non richieda altra indagine oltre a quella diretta ad accertare se la circostanza condizionante si sia o meno verificata), qualora clausole di tale tipo finissero per condizionare l’efficacia del provvedimento giurisdizionale di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., la natura privatistica dell’accordo stesso non rappresenterebbe una ragione di per sé sola sufficiente a giustificarle e si renderebbe necessario che lo stesso accordo preveda che del loro avveramento o del loro mancato avveramento i terzi interessati possano essere informati tramite un valido strumento pubblicitario (nello specifico una scrittura privata negoziale autenticata) da iscriversi nel Registro delle Imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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