Tribunale di Padova - Indizi che in sede di revocatoria fallimentare inducono a far presumere la scientia decoctionis in capo al terzo. La responsabilità per danni del soccombente.
Tribunale di Padova 10 novembre 2015 – Giudice Marzella
Fallimento – Revocatoria ex art. 67, secondo comma, L.F. – Prova della scientia decoctionis - Dimostrazione indiretta – Concatenarsi di eventi e comportamenti significativi – Ammissibilità.
Fallimento – Revocatoria ex art. 67, secondo comma, L.F. – Scientia decoctionis - Presunzioni valide – Assenza di protesti – Rilevanza non decisiva.
Giudizio – Comportamento in causa della parte soccombente - Responsabilità aggravata - Art. 96, terzo comma, c.p.c. – Determinazione giudiziale –Danni commisurati alle spese processuali – Criterio possibile.
In materia di revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, L.F., la prova della scientia decoctionis in capo al terzo, salvo il verificarsi di situazioni confessorie, non può che desumersi indirettamente tramite una dimostrazione di carattere logico che permetta, secondo un criterio di normalità, di ritenerla acquisita a motivo del concatenarsi di una serie di eventi e di correlate condotte del terzo (nello specifico il tribunale, sulla base di una valutazione di normale prudenza ed avvedutezza, ha ritenuto che tale conoscenza da parte del terzo risultasse provata a motivo del succedersi di una serie di eventi: il fatto che la fallita avesse emesso assegni post-datati quale mezzo, da considerarsi anormale, di pagamento di corrispettivi scaduti e non saldati; che successivamente avesse avanzato un’ulteriore richiesta volta ad ottenere lo spostamento della scadenza di un ulteriore nuovo pagamento dovuto; che avesse richiesto anche che venisse annullato un suo ordine di consegna di merce a motivo dell’intervenuta chiusura di un suo punto vendita; che il terzo si fosse poi, a sua volta, dimostrando sfiducia nella solvibilità della controparte, rifiutato di consegnare alla controparte altra merce se non a seguito di pagamenti anticipati, operazione questa contraria a qualsiasi uso commerciale, ove, a seconda dei casi, i versamenti sono normalmente effettuati a 30/60/90/120 giorni dalla ricezione della merce). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In presenza di accadimenti che facciano normalmente presumere la conoscenza dello stato d’insolvenza, il tribunale può ritenere come del tutto irrilevante la circostanza che al momento dell’incasso da parte del terzo di assegni bancari ricevuti dalla controparte poi fallita (costituenti pagamenti dei quali la curatela ha successivamente richiesto venisse dichiarata l’inefficacia) non fossero ancora stati elevati protesti nei confronti della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.,(in particolare consistenti nel non utilizzo da parte del soccombente di un minimo di diligenza nell’agire o nel resistere in causa), la determinazione giudiziale deve solo osservare un criterio equitativo, onde la liquidazione dei danni può essere ragionevolmente calibrata anche sull’importo delle spese processuali o di un loro multiplo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/151211130413_0.PDF