Tribunale di Trento – Applicabilità delle nuove disposizioni di cui al D.L. 83/2015 alle procedure di concordato con riserva introdotte con ricorso anteriore alla loro entrata in vigore, ma non ancora approdate al deposito della proposta.

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Data di riferimento: 
15/10/2015

 

Tribunale di Trento 15 ottobre 2015 – Pres. Avolio – Est. Attanasio.

 

Concordato preventivo ex art. 161, sesto comma. L.F. – Ricorso introdotto ante D.L.83/2015 – Proposta e piano depositati successivamente – Applicabilità delle nuove disposizioni – Esclusione.

 

Concordato preventivo ex art. 161, sesto comma. L.F. – Ricorso introdotto ante D.L.83/2015 – Non applicabilità alla proposta degli artt. 161, secondo comma, lettera e) e 160, ultimo comma.

 

Stante che l’ art.23 del D.L. 83/2015, nel dettare la disciplina transitoria delle nuove norme in materia di concordato, usa, salvo che per  casi particolari, la locuzione “procedimenti di concordato preventivo introdotti….” (per poi sancirne l’applicabilità, di volta in volta, o a quelli introdotti successivamente all’entrata in vigore del decreto, ovvero a quelli introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, oppure anche ai procedimenti introdotti anteriormente), il tribunale, dovendo decidere nello specifico dell’applicabilità delle nuove norme (in particolare dell’art. 160, ultimo comma, dell’art. 161, secondo comma lettera e) e dell’art. 163, secondo comma n.2) dal momento che queste erano entrate in vigore in pendenza del termine assegnato alla debitrice ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. ,  ha stabilito che si deve considerare come “introdotto” sia il procedimento instaurato con ricorso ex art. 161, primo comma, L.F. essendo in tale ipotesi la domanda di concordato già completa, che quello introdotto con la domanda di concordato “con riserva”, dal momento che il successivo deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione si deve ritenere costituisca una semplice evoluzione o integrazione, non comportante l’introduzione di un nuovo e diverso procedimento. Ove infatti il legislatore avesse inteso rendere le nuove disposizioni applicabili anche alla procedura di concordato ex art. 161, sesto comma, L.F.,  introdotta anteriormente con ricorso non ancora approdato al deposito della proposta, avrebbe dovuto adoperare una locuzione diversa da “procedimenti di concordato preventivo introdotti” viceversa utilizzata (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Alla luce della non applicabilità delle nuove disposizioni al ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. introdotto anteriormente, non è necessario che la successiva proposta contenga, ex art. 161, secondo comma, lettera e), l’indicazione dell’ “utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”, né, a fronte di una proposta che contenga l’indicazione meramente descrittiva e non vincolante di una certa percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, è necessario porsi la questione relativa al significato che deve attribuirsi alla locuzione “deve assicurare” che compare nell’attuale ultimo comma dell’art. 160 L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/151109165834.PDF

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]