Tribunale di Monza – Ammissione al passivo di credito di professionista relativo a mandato collettivo.

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Data di riferimento: 
13/10/2015

 

Tribunale di Monza 13 ottobre 2015- Pres. Buratti – Est. Nardecchia

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Documentazione probatoria del credito – Necessità del nuovo deposito.

 

Fallimento – Giudizio di accertamento del passivo – Principio dispositivo – Eccezione del curatore – Ammissibilità – Revocatoria ex art. 64 L.F. – Rilievo officioso del giudice -  Esclusione.

 

Mandato collettivo – Inscindibilità soggettiva ed oggettiva – Obbligazione solidale di mandanti – Fallimento – Credito del professionista mandatario - Ammissibilità dell'insinuazione al passivo dell'intero credito.

 

In sede di opposizione allo stato passivo è onere dell’opponente depositare tutta la documentazione già prodotta in sede di ammissione e quella ulteriore che ritiene pertinente a fornire la prova del credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il giudizio di accertamento del passivo si muove nell’ambito delle deduzioni delle parti trattandosi pur sempre di un giudizio civile, informato dal principio dispositivo, dunque soggetto alle regole dell’art. 112 c.p.c, così come espressamente previsto dall’art. 95 comma 3 L.F. nella parte in cui esplicita che il giudice decide “nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore a quelle rilevabili d’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati”. Il curatore è, pertanto legittimato in quella sede a sollevare di nuove eccezioni rispetto a quelle proposte dalla stesso curatore in sede di verificazione dello stato passivo, tra le quali vanno quindi ricomprese quelle eventualmente sollevate dal giudice delegato, anche nel caso in cui esse non rientrino nel novero di quelle rilevabili d’ufficio (nello specifico si trattava di eccezione revocatoria ex art. 64 L.F.  rientrante tra le eccezioni in senso stretto, sottratte al rilievo officioso del giudice). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Deve considerarsi  solidale il debito contratto da più mandanti nei confronti di un professionista nel caso che l’incarico sia stato a lui conferito con un unico atto di volontà per la conclusione di un unico affare (nello specifico l’acquisto di un unico bene), trattandosi di mandato collettivo ex art.1726  c.c., soggettivamente  ed oggettivamente inscindibile avendo tutti i mandanti un interesse comune alla sua conclusione  e non potendosi l’affare concludere  senza il comune apporto da parte di tutti i mandatari (nello specifico un certo diverso contributo individuale). Pertanto, il conseguente credito totale del professionista può  ad essere ammesso al passivo del fallimento di uno solo dei mandanti  per l’intero importo, non essendo accoglibile l’eccezione del curatore che, in sede di opposizione al passivo, sostenendo l’esistenza di una pluralità di mandati nonostante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.1726 c.c. , vorrebbe che fosse qualificato come atto di accollo di debito altrui,  parzialmente inefficace ex art. 64 L.F., il riconoscimento del debito in solido operato   dai singoli mandanti. (Pierluigi Ferrini -  Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13707.php

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]