Tribunale di Pordenone- Controllo da parte del tribunale nelle diverse fasi del concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
30/10/2015

Tribunale di Pordenone 30 ottobre 2015 – Pres. Dall'Armellina –  Rel. Petrucco Toffolo.

 Concordato preventivo – Condotta sottaciuta del debitore - Aggravamento della crisi -  Diminuzione dell'attivo – Abuso informativo – Comportamento rilevante ex art. 173 L.F.

Concordato preventivo – Pagamento non giustificato di crediti – Imminenza della domanda di ammissione – Occultamento del debitore – Sanzionabilità ex art. 173 L.F. -  Relazione del commissario giudiziale –  Comportamento emerso in sede di esame della documentazione sociale – Irrilevanza.

Concordato preventivo – Piano attestato - Sopravvalutazione dell'attivo – Evidenza del commissario giudiziale – Tribunale – Approfondimenti svolti in modo imparziale – Mancanza dei presupposti per l'ammissione alla procedura.

Concordato preventivo – Argomentazioni dell'attestatore – Verifica del tribunale – Inadeguatezza -  Riscontro nella fase dell'ammissione e successive – Potere ex art. 162 L.F. - Possibile revoca in ognuna delle fasi successive.

Una condotta – sottaciuta dal debitore - indubbiamente risoltasi nella sottrazione di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori esplica rilievo interruttivo della procedura concordataria quando risulta che essa ha aggravato la crisi e diminuito in misura non irrilevante l’attivo a disposizione della massa dei creditori. Ciò che l’ordinamento sanziona ai sensi dell’art. 173 l.f. non è infatti la meritevolezza del debitore, ma l’abuso informativo, insito nel non aver il debitore messo a disposizione dei creditori i dati che essi avrebbero potuto voler valutare ai fini di esprimere il voto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il pagamento di crediti (nella specie, di un credito postergato del socio e di un significativo credito di società partecipata) nell’imminenza del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, non adeguatamente giustificato alla luce della situazione economico finanziaria della debitrice né della controprestazione, laddove non sia stato oggetto di adeguata disclosure da parte della debitrice né al momento della presentazione della domanda di concordato ex art. 161, VI comma,  L.F., né al momento della formulazione della proposta ai creditori, può costituire comportamento rilevante ai sensi dell'art. 173L.F.  Anche la circostanza che i rilievi mossi al riguardo da parte del commissario  giudiziale nella relazione  ex art. 172 L.F. siano da questi fatti risalire a quanto emergente dalla contabilità e dalla documentazione sociale nonserve ad escludere l’omissione e l’occultamento di quei fatti da parte della  debitrice soprattutto laddovelastessa perseveri nel negarne il disvalore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora il commissario giudiziale abbia l’evidenza di una sopravvalutazione dell'attivo nel piano attestato, da parte del debitore, significativa e comunque tale da determinare una prognosi di impossibilità di soddisfacimento anche in misura minima dei creditori chirografari, il tribunale, laddove gli approfondimenti svolti  dall'organo imparziale risultino  condotti in modo adeguato (tramite, ad esempio: nomina di esperti qualificati, assunzione di informazioni esterne attraverso ricerche di mercato,  valutazioni critiche dei valori mobiliari ed immobiliari e dei crediti commerciali), non può che prendere atto della mancanza dei presupposti per l’ammissione della debitrice alla procedura concorsuale minore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se, pacificamente, il tribunale può verificare coerenza, logicità e ragionevolezza delle argomentazioni dell’attestatore già in sede di ammissione (e, pertanto, esercitare il potere ex art. 162 cpv. L.F. di richiedere integrazioni e chiarimenti e, ove la richiesta resti insoddisfatta, dichiarare in limine inammissibile la domanda), altrettanto potrà fare nelle fasi successive (revoca, omologazione) laddove l’inadeguatezza dell’attestazione venga evidenziata dalle verifiche successive.  Ciò in quanto il controllo di legittimità si realizza mediante un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi ed in particolare in quella ex art. 173 L.F., consentendo la revoca del concordato se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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