Tribunale di Rimini – Vendita da parte del creditore in concordato di un bene senza la preventiva necessaria autorizzazione ed omessa comunicazione relativamente ad un procedimento pendente nei suoi confronti.

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Data di riferimento: 
17/07/2015

 

Tribunale di Rimini 17 luglio 2015- Pres. Est. Rossino.

 

Concordato preventivo – Vendita non autorizzata di un bene – Prezzo conguo – Acquisizione alla procedura – Atto in frode – Insussistenza – Omologazione. 

 

Concordato preventivo – Giudizio pendente – Omessa informativa – Oggetto di causa – Valore economico modesto – Nessuna incidenza sulla valutazione dei creditori – Atto in frode – Esclusione.

 

La vendita, da parte del debitore ammesso alla proceduta di concordato preventivo mediante liquidazione dell'attivo, di un bene senza richiedere la prescritta autorizzazione di cui all'art. 167 L.F. non è ostativa all'omologa del concordato in quanto non integra gli estremi dell'atto in frode, laddove quel bene sia stato ceduto ad un prezzo congruo ed acquisito alla procedura (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

L'essersi omesso da parte del ricorrente di fornire, nella proposta e nel piano concordatario, notizie a riguardo di un giudizio pendente  nei suoi confronti non costituisce condotta inquadrabile nell'ambito degli atti in frode, laddove il valore modesto del bene oggetto della causa sia tale da non influire sulla genuina formazione del consenso dei creditori sotto il profilo della loro reale prospettiva di soddisfazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=13377.php

 

 

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]