Corte d'Appello di Catania - Giudizio del tribunale di fattibilità giuridica della proposta concordataria e controllo della relazione dell'asseveratore.

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Data di riferimento: 
20/04/2015

Reclamo ex art. 18 L.F.                                                                                      

Corte d'Appello di Catania 20 aprile 2015 – Pres. Morgia – Est. Pappalardo.

Concordato preventivo – Giudizio del tribunaledi fattibilità giuridica -Violazione di norme imperative – Incidenza – Valutazione da parte del proponente delle poste attive o passive – Irrilevanza.

 

Concordato preventivo – Giudizio del tribunaledi fattibilità giuridica – Collocazione in privilegio di un credito chirografario – Errore rettificabile – Nessuna violazione di norma imperativa.

 

Concordato preventivo – Relazione dell’attestatore – Criticità - Profilo della fattibilità economica -  Parametro valutativo del tribunale – Non attinenza.

 

La violazione da parte del proponente di norme imperative che non attengono minimamente all'esecuzione del piano concordatario non rileva ai fini del giudizio da parte del tribunale di fattibilità giuridica dello stesso in quanto, fatto salvo quanto dispone l'art. 173 L.F., l'unica violazione a tal fine  astrattamente rilevante è quella che risulta idonea ad impedire l'attuazione  del piano, in guisa da rendere impossibile la realizzazione della proposta, o per la sua difformità dal modello legale, ovvero per l'assenza della causa concreta della procedura di concordato. Sotto tale profilo, in punto di diritto, la mera valutazione economica da parte del proponente di poste attive o  passive, secondo l'uno o l'altro criterio economico-giuridico, non può da sola concretare alcuna violazione di norme imperative che risulti rilevante ai fini del giudizio del tribunale di ammissibilità del piano concordatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Non è suscettibile di influire in alcun modo sulla fattibilità giuridica del concordato la collocazione da parte del proponente di un credito al privilegio anzichè, come risulti al tribunale corretto, al rango chirografario, in quanto tale appostazione, anche a prescindere dal fatto che è manifestatamente contaria agli interessi dello stesso proponente, non appare sussumibile in una qualche violazione di norma imperativa, trattandosi di mero errore facilmente rettificabile durante lo svolgimento della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Risulta pienamente idonea alla sua funzione informativa del ceto creditorio, cui è riservata la valutazione di merito della proposta concordataria, la relazione del professionista attestatore seppure presenti degli aspetti di criticità che attengano al profilo della fattibilità economica della proposta stessa; criticità che, in quanto tali, si sottraggono, al sindacato riservato al tribunale in sede di giudizio di ammissibilità del concordato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=13119.php

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]