Tribunale di Parma – Inapplicabilità all’azione pauliana di cui all’art. 2901 c.c. del principio della “par condicio creditorum”.
Tribunale di Parma 28 luglio 2014 – Est. Cicciò
Concordato preventivo – Fideiussore del debitore – Alienazione di immobili – Trust – Scopo – Estinzione debiti propri e del debitore principale – Art. 2901 c.c. - Non assoggettabilità a revocatoria ordinaria.
Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora abbia destinato il ricavato della vendita anche solo in parte al pagamento di suoi debiti scaduti, non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 c.c. il principio della "par condicio", sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della eventuale somma residua. (nel caso specifico si è giudicato non essere assoggettabile a revocatoria, ex art. 2901, terzo comma, c.c., l’atto col quale il fideiussore del debitore che aveva formulato una proposta di concordato preventivo, ha alienato propri beni immobili per convogliare il corrispettivo ricavato in due trust istituiti per estinguere le posizioni debitorie proprie e del debitore principale). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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