Tribunale di Milano – Concordato preventivo: presupposti per la revoca, tempi di adempimento della proposta e interessi sui crediti privilegiati.
Tribunale di Milano, 14 gennaio 2015 – Pres. Macchi, Rel. Mammone.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Atti in frode ai creditori – Mancanza di prova – Revoca del concordato – Esclusione.
Concordato preventivo – Tempi di adempimento della proposta – Liquidazione dei diritti immobiliari – Valutazione di fattibilità del piano riservata ai creditori.
Concordato preventivo – Interessi sui crediti privilegiati – Maturazione anche in corso di procedura.
Nell’ipotesi in cui non emerga il sicuro compimento di specifici atti depauperativi dell’impresa o di atti diretti ad ingannare i creditori, non vi sono i presupposti per la revoca del concordato, bensì la necessità, per un verso, che il commissario rappresenti le situazioni dubbie ai creditori, affinché essi possano tener conto, nel formarsi un giudizio sulla convenienza della proposta di concordato in continuità aziendale, delle capacità gestionali già dimostrate dall’imprenditore e della possibilità che nel tempo emergano ulteriori discrepanze tra quanto ad essi prospettato e la situazione patrimoniale reale e, per altro verso, che il debitore si doti di un sistema amministrativo e contabile efficiente che, in caso di omologazione del concordato, consenta al commissario e ai creditori di verificare in modo attendibile e tempestivo i risultati della continuità aziendale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
La possibilità di giungere in tempi compatibili con il termine di adempimento della proposta di concordato preventivo alla liquidazione dei diritti immobiliari del debitore attiene alla valutazione di convenienza rimessa ai creditori, poiché riguarda la fattibilità economica della proposta che, in quanto tale, esula dal sindacato del Tribunale. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell’art. 55 L.F., richiamato dall’art. 169 L.F., nel concordato preventivo gli interessi sui crediti privilegiati continuano a maturare anche in corso di procedura e dunque non può parlarsi di pagamento integrale se non in quanto lo stesso comprenda anche gli interessi maturati fino alla data dell’adempimento. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=11999.php
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