Tribunale di Rovigo – Scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione e audizione dei contraenti in bonis.
Tribunale di Rovigo, 18 settembre 2014 – Pres. D’Amico, Rel. Martinelli.
Concordato preventivo – 169 bis l.f. - Scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione –Principio del contraddittorio – Tutela dell’esercizio di diritti e facoltà attribuiti alla parte – Audizione dei contraenti in bonis – Esclusione.
Concordato preventivo – 169 bis l.f. – Scioglimento o sospensione dei contratti in corso di esecuzione – Oggetto del giudizio del Tribunale.
Con riferimento alla richiesta di scioglimento o di sospensione dei contratti in corso di esecuzione ex art. 169 bis L.F., la mancata audizione dei contraenti in bonis non reca alcuna lesione al principio del contraddittorio, atteso che nessuna facoltà sostanziale è attribuita a questi ultimi, i quali non potrebbero addurre giustificazioni derivanti dalla lesione della loro posizione giuridica idonee a rifiutare la risoluzione del contratto o la sua sospensione (posto che la valutazione operata in sede giudiziale riguarda la sola ammissibilità della proposta concordataria e non può mai contemperare gli interessi sostanziali delle due parti), né contestare la determinazione delle indennità operata dal ricorrente, riservata alla sede cognitoria ordinaria civile. Infatti, il principio del contraddittorio – valorizzato dall’art. 111 Cost. – non esiste in sé e per sé, ma esclusivamente quale veicolo imprescindibile per l’esercizio di diritti e facoltà giuridiche attribuiti alla parte. (Pur affermando questo principio e “pur dissentendo” dalla giurisprudenza della Corte d’Appello di Venezia, “onde evitare eventuali impugnazioni e ritardi nella procedura” il Tribunale dispone la convocazione del contraente in bonis) (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)
Allorquando il Tribunale si trovi di fronte ad un’istanza per lo scioglimento o la sospensione del contratto in corso di esecuzione ex art. 169-bis legge fallim., l’interrogativo che lo stesso deve porsi non è se vi sia un interesse della controparte contrattuale «lesa» dallo scioglimento e/o sospensione del contratto prevalente rispetto a quello del debitore concordatario, ma soltanto se sussista o meno un effettivo interesse del debitore stesso a sciogliersi dal contratto, come pure se l’istanza formulata in tal senso sia realmente funzionale e servente alla realizzazione del piano concordatario, in termini di riduzione dei costi di gestione dell’attività di impresa, al punto da giustificare il sacrificio del contraente in bonis. Il Tribunale dovrà, dunque, autorizzare lo scioglimento e o la sospensione in tutti quei casi in cui la richiesta del debitore concordatario sia necessaria ed utile alla realizzazione del piano concordatario in presenza di un siffatto interesse, l’autorizzazione dovrà essere accordata, senza che essa possa incontrare un limite nell’eventuale controinteresse specifico della controparte contrattuale in bonis. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12845.php