Corte d’Appello di Venezia –Sospensione ex art. 169 bis l.f. dei contratti bancari pendenti e diritto all’incasso dei crediti ceduti.

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Data di riferimento: 
11/03/2015

Corte di Appello di Venezia  11 marzo 2015 – Pres. Rossi  - Est. P. Di Francesco

Concordato preventivo – Contratti in corso di esecuzione – Contratti bancari -  Art 169 bis l.f. – Effetti sulla cessione di credito.

I contratti in corso di esecuzione con la banca costituiti sotto la forma della cessione di credito anche se sospesi ex art 169 bis, non impediscono alla banca l’incasso del credito ceduto posto che la cessione del credito, in qualità di negozio traslativo,  esaurisce  i suoi effetti al momento del perfezionamento dell’accordo e pertanto il credito ceduto è di spettanza della banca che non ha alcun obbligo di restituire la somma al proprio debitore. (Giulia Del Fabbro - riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12466.pdf

 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]