Tribunale di Arezzo – Verifica del Tribunale circa la fattibilità economica della proposta concordataria. Insindacabilità da parte dello stesso delle modalità concrete di esecuzione del piano.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/12/2014

 

Tribunale di Arezzo 19 dicembre 2014 – Pres. Breggia – Est. Picardi.

 

Concordato preventivo -  Giudizio di omologazione – Valutazione del Tribunale – Fattibilità economica -  Verifica della non assoluta inattitudine del piano – Eventuale nullità del patto conordatario  - Irrilevanza del voto dei creditori.

 

Concordato preventivo – Piano di cessione dei beni –  Voto favorevole dei creditori – Modalità di liquidazione – Vincolo contrattuale – Art. 182 L.F. - Mera regolazione sussidiaria.

 

Il Tribunale, in sede di giudizio di omologazione ex art. 180 L.F., pure in presenza di opposizioni,  da necessariamente valutarsi, e nonostante il parere negativo del professionista attestatore, deve controllare, oltrechè la fattibilità giuridica del piano, ossia la sua non incompatibilità con norme inderogabili, la fattibilità economica della proposta, verificando se sussista o meno l'assoluta, manifesta non attitudine della stessa a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità concrete indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole. La manifesta inettitudine della proposta ad essere attuata, così come la sua non fattibilità giuridica, determina  infatti la nullità del patto concordatario per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c. con conseguente irrilevanza del voto favorevole dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Il voto favorevole sulla proposta consistente nella cessione dei beni, espresso dalla maggioranza dei creditori, implica la formazione di una sorta di vincolo contrattuale e, pertanto, anche le concrete modalità di esecuzione del piano (tra cui quelle di liquidazione), costituendo in quanto accettate parte integrante dell'accordo, risultano insindacabili perchè "contrattualizzate". L'art. 182 L.F. funge infatti da mera regolazione sussidiaria, valida solo ed esclusivamente in assenza di diversa disciplina organizzativa della liquidazione indicata nel piano. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/cri.php?id_cont=12683.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Arezzo 19 dicembre 2014.pdf646.81 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]