Tribunale di Treviso – Stima del credito privilegiato in sede concordataria da parte dell' esperto e criteri di raffronto con quanto ottenibile in caso di liquidazione fallimentare.
Tribunale di Treviso 25 marzo 2015 – Pres. Est. Fabbro.
Concordato preventivo – Crediti privilegiati – Limite d'intangibilità – Stima giurata dell'esperto – Raffronto con quanto ottenibile in caso di liquidazione fallimentare – Tempi e modalità da considerarsi nella valutazione.
Concordato preventivo – Degradazione del credito privilegiato – Relazione dell'esperto – Immodificabilità.
Concordato liquidatorio – Cessione del bene - Prova della convenienza - Elementi non sufficienti.
Con la riforma della legge fallimentare il limite dell' intangibilità in sede concordataria del credito munito di prelazione è stato spostato , ai sensi dell’art. 160 comma 2 L.F., dal valore nominale del credito al presumibile valore di realizzo, secondo la stima giurata di un esperto, del cespite concesso in garanzia in caso di liquidazione fallimentare, in uno scenario alternativo al concordato, secondo il parametro di convenienza previsto dall’art. 180, comma 4, L.F.. Tale stima deve essere riferita al momento del presunto realizzo del bene secondo i tempi e le modalità previsti dal piano, tanto più qualora detti tempi e modalità non risultino incompatibili con la liquidazione fallimentare, e deve tener conto, fra l’altro, che l’ art. 160 L.F. fa riferimento al “ ricavato in caso di liquidazione” e non al ricavato in caso di immediata o pronta liquidazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La degradazione del credito privilegiato a chirografo, una volta che sia sorretta dalla rituale relazione dell’esperto, diventa definitiva, nel senso che, in sede di esecuzione del concordato, qualunque sia l’esito della liquidazione del bene su cui gravava la causa di prelazione, il creditore non potrà ricevere, fatta salva la possibilità da parte del debitore di modulare diversamente la proposta, né di più, né di meno, di quanto la proposta e la relazione medesima hanno indicato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Difetta la prova che dalla cessione del bene in ipotesi di concordato liquidatorio sia ricavabile un valore apprezzabilmente superiore a quello ricavabile in sede fallimentare, laddove tale tesi si regga solo sulla possibilità di vendere quel bene alla stregua di un “normale” operatore di mercato, prestando quindi le garanzie di legge, e sul non dovere sottostare ai ribassi tipici delle aste fallimentari, trattandosi di possibilità praticabili anche dal curatore fallimentare in particolare tramite un’opportuna modulazione dei ribassi . Quanto alla possibilità di prestare le garanzie di legge, essa non può assurgere a valore tale da spostare significativamente lo scarto a favore della procedura concordataria dal momento che esse cesserebbero comunque con l’estinzione della società, di cui la vendita del bene risulterebbe essere il preludio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12567.php
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