Corte d'Appello di Ancona – Non deducibilità dei vizi della notifica derivanti da problemi alla linea telefonica o ad internet. - Sorte del pagamento dei professionisti dopo il deposito del ricorso per concordato in bianco.
Corte d'Appello di Ancona 15 aprile 2015 – Pres. Formiconi – Est. Gianfelice.
Fallimento – Reclamo – Notifica via PEC dell'avviso di fissazione d'udienza - Vizi derivanti dalla linea telefonica o dalla comunicazione internet – Non deducibilità.
Concordato prenotativo – Crediti dei professionisti – Pagamento in prededuzione – Ammissione alla procedura – Necessità alternativa dell'autorizzazione - Conseguenze in caso di violazione.
Contributo unificato in caso di impugnazione – Rigetto o dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità – Versamento di un ulteriore pari importo.
Il fallito non può dedurre, in sede di reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza di fallimento, vizi della notifica dell'avviso di fissazione d'udienza che gli sia stata inviata via PEC e derivanti da problemi alla linea telefonica e di internet, avendo egli il preciso onere di assicurarsi della perfetta funzionalità dell'apparecchio di cui è dotato. (Pierluigim Ferrini – Riproduzione risevata)
I pagamenti a favore dei professionisti effettuati, senza autorizzazione, dopo il deposito del ricorso per concordato "in bianco", a prescindere dalla circostanza che i rispettivi crediti siano sorti anteriormente o posteriormente al deposito della domanda, comportano l'applicazione dell'art. 173 L.F. non potendosi affermare il carattere della loro prededucibilità sino al momento dell'ammissione del debitore proponente alla procedura di concordato. La funzionalità dei crediti dei professionisti alla procedura, e quindi la loro prededucibilità ex art. 111 L.F., consegue infatti soltanto dall'ammissione al concordato; in mancanza il pagamento deve essere qualificato come atto di straordinaria amministrazione, necessitante di specifica autorizzazione e deve essere considerato alla stregua di un atto illegittimo rilevante ai sensi dell'art. 173 L.F., qualora posto in essere in sua assenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, come modificato dalla legge 228/2012, la parte che ha proposta l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore pari importo a titolo di contributo unificato in quanto lostesso è aumentato della metà qualora l'impugnazione, anche incidentale, venga respinta o sia dichiarata inammissibile o improcedibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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