Corte d’Appello di Ancona – Opposizione all’omologazione del concordato: diniego dell’omologa a seguito di valutazione in ordine alla convenienza della proposta.

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Data di riferimento: 
04/05/2015

 

Corte d’Appello di Ancona, 4 maggio 2015 – Pres. S. Formiconi – Est. M.I. Ercoli

 

Concordato preventivo – Concordato con cessione dei beni – Causa giuridica – Carenza – Soddisfacimento irrisorio – Assenza di soddisfacimento – Classi – Inidoneità della proposta – Rigetto dell’omologa.

 

Concordato preventivo – Concordato con cessione dei beni – Fattibilità economica – Convenienza – Giudizio di merito – Poteri del Giudice – Opposizione all’omologa.

 

Concordato preventivo – Concordato con cessione dei beni – Convenienza – Giudizio di merito – Poteri del Giudice – Presupposti – Classi – Dissenso – Creditori dissenzienti – Opposizione all’omologa.

 

Concordato preventivo – Concordato con cessione dei beni – Creditori dissenzienti – Opposizione all’omologa – Omologa – Diniego – Soddisfacimento irrisorio – Pagamento inconsistente – Inidoneità a soddisfare le finalità concordatarie

 

Concordato preventivo – Concordato con cessione dei beni – Poteri del Giudice – Controllo – Relazione dell’attestatore – Congruità e logicità – Idoneità a fornire elementi rilevanti sulla concreta attuabilità del piano.

 

La causa giuridica del concordato – che coincide con il superamento e/o la regolamentazione dello stato di crisi dell’imprenditore, con riconoscimento in favore dei creditori di quest’ultimo di una, sia pur minimale, consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti – difetta nell’ipotesi in cui emerga prima facie l’inidoneità della proposta di concordato a soddisfare, sia pur in percentuale minima, alcuni creditori, ovvero quando non sia prevista dal piano o non sia manifestamente prevedibile alcuna soddisfazione per taluni di essi. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Deve tenersi distinta la valutazione della fattibilità economica del concordato, che consiste in una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, e la valutazione della convenienza della proposta, che consiste in un giudizio di merito sottratto al Tribunale, salva l’ipotesi di dissidio tra i creditori in ordine alla fattibilità della proposta, espresso mediante opposizione all’omologa. La valutazione nel merito della proposta di concordato spetta infatti ai creditori e non rientra tra i poteri d’ufficio del Tribunale, il quale può solamente intervenire in sede di opposizione risolvendo il contrasto con una valutazione di merito in esito al giudizio di omologazione, nel quale le parti contrapposte possono esercitare appieno i propri diritti di difesa. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

L’estensione dei poteri del Tribunale riguardo alla valutazione di convenienza della proposta di concordato si evince dalle successive modifiche inerenti ai presupposti che legittimano la valutazione e, correlativamente, all’oggetto della stessa. Ed invero, a seguito delle modifiche apportate all’art. 180 L.F. dal d.l. 83/2012, il Tribunale può effettuare la ridetta valutazione di convenienza – da compiersi attraverso il confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le «alternative concretamente praticabili» – qualora vi sia la contestazione della proposta da parte di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nel caso di concordato senza classi, di tanti creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto. Ne consegue che l’oggetto della valutazione di convenienza non sono più i crediti degli appartenenti alle classi dissenzienti, bensì i crediti vantati dagli opponenti. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Nel caso di opposizione all’omologazione del concordato preventivo da parte di taluni creditori, il Giudice può negare l’omologa della proposta qualora la percentuale promessa ai creditori sia irrisoria e tale da rendere il pagamento inconsistente, anche in relazione ai tempi previsti, oltre che inidonea a soddisfare le finalità della procedura concordataria, tenuto altresì conto della incidenza sul valore dell’attivo delle difficoltà di realizzazione dovute alla congiuntura economica, riguardante in particolare il settore immobiliare. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

Spetta al Giudice, in quanto deputato a garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concordataria, esercitare un controllo sulla congruità e logicità della relazione del professionista attestatore e sull’idoneità della stessa a fornire ai creditori elementi rilevanti in ordine alla concreta attuabilità del piano. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]