Tribunale di Roma – Prededucibilità del credito dell'attestatore in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento.
Tribunale di Roma 23 febbraio 2015 – Pres. Russo – Est. Cavaliere.
Concordato preventivo – Prededucibilità dei crediti dei professionisti - Crediti sorti in occasione o in funzione della procedura – Utilità per i creditori – Requisiti necessari.
Concordato preventivo – Crediti dei professionisti – Equiparazione con quello dell'attestatore – Attività prevista dalla legge – Abrogazione di norme limitative.
Concordato preventivo – Credito del professionista attestatore – Prededucibilità anche in caso di fallimento.
Può essere attribuita la prededucibilità ai crediti di professionisti solo se essi sono sorti in occasione della procedura concordataria o solo se conseguenti all'attività di assistenza, consulenza e redazione della proposta concordataria, proposta che deve risultare comunque utile al ceto creditorio in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio secondo la valutazione ex post del giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai crediti dei professionisti sorti in funzione della procedura concordataria è equiparato quello del professionista attestatore in quanto derivante da un'attività necessaria prevista dalla legge ed in quanto sono venute meno, per abrogazione, sia la disposizione dell'art. 182 quater che ne riconosceva la prededucibilità solo se prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo, sia quella interpretativa dell'art. 111, secondo comma, L.F., prevista dalla legge 9/2014, che in ipotesi di concordato c.d. con riserva la escludeva nel caso che la procedura non fosse aperta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il decreto di inammissibilità del concordato e la conseguente sentenza dichiarativa del fallimento non fanno venir meno la natura prededucibile del credito vantato dal professionista attestatore che trae il proprio radicamento dal rapporto causale e/o funzionale con la procedura concorsuale minore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12217.php
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TRIBUNALE DI ROMA 23 FEBBRAIO 2015.pdf | 2.08 MB |